Data: 17/07/2019 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Una delle novità più importanti, che potrebbe avere effetti incisivi sul processo civile è sicuramente quella che prevede la figura dell'avvocato istruttore, deputato a raccogliere confessioni e dichiarazioni in fase di negoziazione assistito, con la possibilità di utilizzare tali mezzi di prova nel successivo giudizio.

Uno strumento pensato per sgravare il giudice dall'attività processuale più gravosa, ma che non è apprezzato dall'Associazione nazionale magistrati, a cui verrebbe tolto un compito in cui l'imparzialità di un soggetto terzo è fondamentale.

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Riforma processo civile: spazio alla negoziazione

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A discapito della mediazione obbligatoria che con la riforma del processo civile è destinata a perdere terreno, acquista nuovo vigore l'istituto della negoziazione, che viene prevista anche per le cause di lavoro, senza tuttavia che venga qualificata come condizione di procedibilità.

La decisione di rinvigorire questo istituto, eliminandolo per la controversie derivanti dalla circolazione, nasce dal desiderio di dare alla negoziazione assistita un'applicazione più ampia. L'unico ambito in cui ha trovato applicazione è quello della separazione dei coniugi e dei divorzi, probabilmente perché figlia, in un certo senso, in forma ancora più alleggerita ed economica, della già nota separazione consensuale.

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Con la negoziazione rafforzata arriva l'avvocato istruttore

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La riforma del processo civile spinge per accelerare i tempi del processo civile, uno tra i più lenti d'Europa. Gli stratagemmi pensati per risolvere il problema della lentezza sono diversi: eliminazione del filtro in appello, procedimento semplificato per il giudice unico, ma soprattutto negoziazione assistita rafforzata, con la possibilità per l'avvocato svolgere all'interno di questa ADR un' attività istruttoria stragiudiziale finalizzata a raccogliere e acquisire dichiarazioni di terzi e di poter chiedere alla parte avversa una confessione stragiudiziale scritta sulla verità di fatti sfavorevoli per se stessi e favorevoli al richiedente.

La parte più interessante della riforma però riguarda la possibilità di utilizzo di queste prove, che potranno avere accesso al successivo processo civile. Non solo, questa sorta di privatizzazione dell'istruttoria viene rafforzata con la previsione di sanzioni penali per chi dichiara il falso e con

la previsione di un incremento del compenso dell'avvocato nella misura del 30% (tranne nel caso in cui giudice non rilevi che l'istruttoria preventiva risulti abusiva o inutile) oltre a conseguenze di tipo processuale per coloro che non rendono interrogatorio.

Agli avvocati in sostanza il compito di sostituire ciò che fanno attualmente i giudici istruttori.Al giudice però resterebbe il potere di controllo su questa attività ante processo, con la possibilità, in caso di dubbi, di poter ripetere la prova.

Una soluzione che, al momento non ha raccolto, tranne in casi particolari, critiche troppo pesanti. Questo perché in effetti sgrava il giudice dall'attività processuale più complessa e abbrevia notevolmente i tempi di acquisizione delle prove, riconoscendo comunque all'autorità giudiziaria la possibilità di dire la sua sul materiale acquisito dall'avvocato istruttore.

La reazione dell'Anm

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Sulla figura dell'avvocato istruttore non pare essere molto entusiasta l'ANM, che esprime parare contrario "a qualsiasi forma di decontestualizzazione processuale dell'attività istruttoria: l'attività di ammissione ed espletamento dei mezzi di prova è ineliminabile segmento dell'attività giurisdizionale avendo ad oggetto l'accertamento dei fatti che concorrono alla decisione e che, pertanto, devono poter essere governati dal giudice terzo ed imparziale sin dalla loro preliminare selezione in punto di ammissibilità e rilevanza."

Non solo, secondo l'ANM questo sistema depotenzia e priva di significato la negoziazione assistita, istituto nato e concepito per evitare il processo, ma rischia, contrariamente a quelli che sono gli obiettivi della riforma, di appesantire il procedimento, visto che al giudice viene chiesto di selezionare prove, adottate con criteri ben diversi da quelli che avrebbe adottato in qualità di soggetto terzo e imparziale.


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