Data: 22/07/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la nuova legge Codice Rosso � stato introdotto nell'ordinamento anche il reato di sfregio. Analizziamo in dettaglio la previsione normativa, descrivendo le modifiche che l'introduzione di questa nuova figura di reato apporta al codice penale e alle norme dell'ordinamento penitenziario.

Il nuovo reato di sfregio

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Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati avvenuta il 3 aprile 2019, il disegno di legge n. 1200 contenente le "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" � stato approvato in via definitiva dal Senato ed � dunque legge dello Stato.

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Una delle disposizioni che desta maggiore interesse � sicuramente quella che introduce nel nostro ordinamento il reato di sfregio. E' l'art. 12 a disciplinare questo illecito penale, che oltre a modificare il codice penale introducendo appunto il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, va a modificare anche l'art. 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975. Ma andiamo per ordine.

L'art. 583-quinquies

In base a quanto previsto dall'art. 12 del disegno di legge, dopo l'art. 583-quater del codice penale viene introdotto il nuovo art. 583-quinquies, che disciplina appunto il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Questo il tenore della norma: "1. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso � punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno."

Come cambia il codice penale

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L'articolo 12 del ddl n. 1200 prevede inoltre, nei commi seguenti, tutta una serie di modifiche al codice penale conseguenti all'introduzione di questa nuova figura di reato.

Nel dettaglio:

- all'articolo 576, comma 1, numero 5, del codice penale, dopo la parola 572 viene inserita la seguente: 583-quinquies. In questo modo viene prevista l'aggravante dell'ergastolo se il reato di omicidio � commesso "in occasione della commissione di taluno dei delitti" tra i quali viene ricompreso quindi il reato di sfregio.

- abrogato invece il n. 4 dell'art. 583, comma 2 c.p, che prevede la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso come un'aggravante del reato di lesioni, proprio perch� in virt� dell'art 12 del ddl n. 1200 questa condotta acquista una propria autonomia giuridica, divenendo una fattispecie autonoma di reato.

- al reato di sfregio vengono altres� applicate le circostanze aggravanti previste dall'art. 585 comma 1 attraverso l'aggiunta dell'art. 583-quinquies dopo il 583 bis. In questo modo in caso di reato di sfregio "la pena � aumentata da un terzo alla met�, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed � aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto � commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da pi� persone riunite."

L'art 576 c.p, come gi� visto, � quello che prevede la pena dell'ergastolo se il reato viene commesso in presenza di una delle circostanze aggravanti ivi contemplate, mentre il 577 c.p. � quello che al punto 1 prevede l'aggravante del reato se commesso, tra l'altro, in danno del "1. coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione."

Come cambia l'ordinamento penitenziario

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Le modifiche introdotte a seguito dell'introduzione del reato di sfregio coinvolgono, infine, anche la legge n. 354/1975 attraverso l'introduzione dell'art. 583 quinques c.p ai commi 1 quater e 1 quinques all'art. 4 bis:

- la prima disposizione, ovvero il comma 1 quater, prevede la concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione "solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalit� condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge;

- la seconda invece, ossia il comma 1 quinques prevede la concessione dei benefici suddetti anche a chi si � macchiato del reato di sfregio. Il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza in questi casi per�, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 bis, valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge."

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