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Data: 17/07/2019 11:00:00 - Autore: Filippo Parisi Avv. Filippo Parisi - Come noto, l'art. 114 disp. att. c.p.p. prevede l'obbligo delle forze dell'ordine di avvertire l'automobilista, prima di sottoporlo all'alcoltest, della sua facoltà di farsi assistere da un avvocato durante la rilevazione. Se, a seguito della Cassazione Sezioni Unite Penali n. 5396/2015, in ambito penale è ormai pacifico che l'omesso avviso implichi la nullità dell'accertamento irripetibile, lo stesso non può dirsi qualora l'accertamento rilevi un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e, pertanto, comporti una sanzione di tipo amministrativo. Già avevamo avuto modo di commentare la sentenza del Giudice di Pace di Rho (leggi Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla anche la semplice sanzione amministrativa) che evidenziava come qualsivoglia risultato emerso dall'alcoltest effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all'assistenza legale, sia inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo. Tuttavia i precedenti giurisprudenziali in campo amministrativo sono pochi. Ora il medesimo ufficio del giudice di pace di Rho (MI), nella persona di un diverso magistrato, ha recentemente ribadito e confermato tale principio (sentenza n. 263/2019 sotto allegata), affermando che "indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere rientri nell'ambito amministrativo o penale l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato … gli agenti avrebbero dovuto, pertanto, avvertire il ricorrente della facoltà di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.". In tal modo il giudice, aderendo alla tesi della sottoscritta difesa, accoglieva il ricorso ed annullava il verbale impugnato.
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