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Data: 17/07/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il 4 luglio 2019 il Tribunale di Roma ha pubblicato l'aggiornamento per quest'anno alle Tabelle adottate il 28 dicembre 2018 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale.
Le tabelle del tribunale di Roma[Torna su]
L'intento che l'ufficio giudiziario si propone di perseguire è quello di offrire agli operatori giudiziari e ai cittadini un orientamento quanto ai criteri che governo la determinazione delle somme da riconoscersi in caso di danno alla persona. Si tratta di un documento di cui i giudici del Tribunale capitolino saranno tenuti a fare applicazione nei procedimenti rimessi al loro esame.
Come si legge nella relazione che accompagna la pubblicazione delle tabelle (qui sotto allegata), l'aggiornamento per l'anno 2019 costituisce la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione ex articolo 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario.
Da un lato, sussiste la necessità di procedere all'adeguamento sulla base dell'incremento dell'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per l'anno 2018 (incremento pari all'1,1%), dall'altro, invece, quella di continuare nell'opera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di danno, ad esempio quello riflesso subito dai congiunti per effetto delle lesioni con postumi permanenti riportati dai danneggiati.
Ciò sempre nell'ottica di continuare a valorizzare le novità introdotte con le leggi n. 24/2017, in materia di responsabilità professionale sanitaria, e n. 124/2017 che ha sostituito, come noto, gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni. Tabelle di Roma: l'aggiornamento 2019[Torna su]
In particolare, per rendere più semplice cogliere le novità, il Tribunale ha scelto di non riproporre l'intero testo, ma solo le parti nelle quali siano state apportate variazioni o innovazioni.
Partendo dalla "necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano", la relazione evidenzia e sottolinea, dedicandovi i paragrafi da 11 a 40, quelle da essa ritenute le "persistenti ragioni a favore delle Tabelle del Tribunale di Roma.
Seguono approfondimenti sulle tabelle di valutazione del danno biologico e sulla liquidazione del danno non patrimoniale morale, sulla personalizzazione del danno non patrimoniale, su invalidità temporanea, danno da perdita del rapporto parentale, danno da morte per causa indipendente e danno catastrofale.
Una particolare novità è che l'Ufficio giudiziario capitolino ha deciso di adottare una tabella ad hoc in relazione alla liquidazione del danno riflesso dei congiunti di vittime di lesioni. Liquidazione del danno patrimoniale[Torna su]
Ripercorrendo la precedente relazione risalente allo scorso dicembre, l'Ufficio giudiziario si sofferma sulle modalità di liquidazione del danno patrimoniale (nelle sue tre componenti, ovvero biologico, morale e personalizzazione).
Si premette che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti); le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall'entità percentuale della stessa e, quindi, anche nel range dall'1% al 9%.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale Roma ha introdotto "fasce di oscillazione", allo scopo di rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento.
Si sottolinea, inoltre, l'operazione di possibile personalizzazione che sarà eventualmente effettuata in misura non predeterminata, tenuto peraltro conto che le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Invalidità temporanea[Torna su]
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, viene previsto un nuovo valore per il danno biologico da invalidità temporanea: nel dettaglio viene determinato in euro 110,60 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2019, e in euro 55,30 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 9 gennaio 2019 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale e dall'esercizio di attività venatorie. Danno da perdita del rapporto parentale[Torna su]
Le tabelle del Tribunale di Roma si soffermando anche sul danno da perdita del rapporto parentale, ovvero sulla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione n. 25351/2015).
In relazione a tale tipo di danno non patrimoniale, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, è seguito un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Tale sistema muove dalla enucleazione, pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte, di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi. Il valore del punto base per il 2019 è stato oggetto di un aumento e portato a euro 9.806,70. Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni[Torna su]
La maggiore novità dell'aggiornamento 2019 si rinviene nei paragrafi da 63 a 74, in quanto il Tribunale di Roma ha deciso di adottare un'apposita tabella da utilizzare per la liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, atta ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto (cfr Cass., n. 11212/2019 e n. 2788/2019).
Il valore del punto base per il 2019 è fissato in € 6.000 (max) e comprende le due diverse componenti del danno "morale", ovvero l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il c.d. "dopo di noi" contenuta nella legge 22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Distinti importi per le componenti del danno[Torna su]
Si è ritenuto di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame, importo quantificato in euro 3.000 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la c.d. indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
I magistrati della capitale ritengono "evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte". Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto.
Va aggiunto che il diritto alla seconda componente del punto (quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza) può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato.
Di conseguenza in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi. Parametri e calcolo del risarcimento[Torna su]
Per giungere a una valutazione di tale risarcimento quanto più corretta possibile, è stato previsto un meccanismo di calcolo che, come prima cosa, prende in considerazione una serie di parametri che conferiscono un punteggio numerico.
I parametri sono rappresentati, nel dettaglio: dalla relazione di parentela con il danneggiato; dal numero dei soggetti e coefficienti connessi; dall'età del danneggiato e del parente da risarcire; dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato .
Il calcolo dell'importo comporta la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato che viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche.
Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito.
Ovviamente, prosegue la relazione, in caso di compresenza di genitori e fratelli di cui solo i primi abbiano al momento del fatto l'obbligo giuridico della assistenza, ai fratelli potrà essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al c.d. danno morale soggettivo, mentre potrà essere riconosciuto il danno relazionale solo in presenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione. Danno da morte per causa indipendente[Torna su]
Secondo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato, va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi.
Pertanto, l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis andrà calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (cfr., da ultimo, Cass., n. 4551/2019).
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che, fermo l'importo tabellare, quella che varia nel tempo è la quota che dello stesso viene conseguita, essendo il danno biologico destinato a risarcire non solo il danno fisiopsichico, ma anche le conseguenze dello stesso nella dinamica sociale e relazionale che quindi persiste nel tempo.
Di conseguenza, il Tribunale di Roma ha deciso che il danno risarcibile sarà costituito da due voci: una prima, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta, che viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita; una seconda, correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra, che si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione. Danno catastrofale[Torna su]
In caso di danno catastrofale, il problema attiene alla risarcibilità autonoma in capo al de cuius della sopravvivenza seguita da morte collegata al fatto determinativo del danno, danno acquisito dal de cuius ancora in vita e trasferito per questo agli eredi.
Seguendo gli sviluppi degli orientamenti giurisprudenziali sul tema, il Tribunale di Roma è giunto a riconoscere, nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati e salva personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato: - un importo pari ad € 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5; - un ulteriore importo di € 5.000 giornalieri per i successivi 10; - un ulteriore importo di € 2.000 per i successivi 15; - un ulteriore importo di € 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta.
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