|
Data: 23/07/2019 16:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Un'azienda ospedaliera che accoglie un paziente per curarlo deve avere tutti i requisiti atti a far s� che la prestazione sanitaria che eroga siano all'altezza della situazione. Questa � la circostanza che ci si dovrebbe aspettare nella totalit� dei casi di cura della persona in ambiente ospedaliero. Invece, diversamente, molte sentenze di Tribunali e Corti di Appello italiane raccontano storie diverse; queste pronunce hanno origine proprio da errori medici compiuti, ad esempio, in sala operatoria.
Contaminazione batterica in ospedale[Torna su]
Diffuso � il fenomeno della contaminazione batterica in ambiente ospedaliero; fenomeno assai pericoloso ed, anzi, oggi in progressione all'interno delle strutture sanitarie. Negligenza ed imperizia dei sanitari[Torna su]
La Prima Sez. Civile del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3674 del 12.04.2019, ha affrontato e risolto uno tra i casi di negligenza ed imperizia dei sanitari della struttura ospitante i quali, in presenza di una paziente trapiantata non hanno osservato i protocolli dettati in materia di asepsi, antisepsi e profilassi antibiotica, consentendo cos� a due batteri (staphylococcus aureus e enterococcus faecalis) di causare l'insorgere di una broncopolmonite bilaterale (da stafilococco aureo meticillino - resistente e da enterococco fecale) e di una mediastinite (da stafilococco aureo meticillino - resistente). Il processo civile[Torna su]
La causa � stata dunque impostata dai familiari della persona deceduta assumendo che le infezioni diagnosticate avessero natura nosocomiale. Inoltre che i sanitari dell'ospedale, disattendendo quanto disposto dalle linee guida, non avevano adottato le misure volte ad impedire la proliferazione dei processi infettivi; altres� che l'insorgenza, dopo soli tre giorni, di una nuova contaminazione batterica a livello bronchiale (da enterococco fecale) era sintomo di quanto poco scrupolose fossero state le procedure dirette a prevenire l'insorgere delle infezioni; infine che la circostanza che la vittima fosse soggetto immunodepresso, perch� reduce da un intervento di cardiochirurgia, rendesse del tutto prevedibile che l'inosservanza delle regole in materia di asepsi, antisepsi e profilassi antibiotica avrebbe esposto la paziente ad infezioni potenzialmente mortali.
Le consulenze tecniche medico legali[Torna su]
Il Tribunale ha esaminato con cura le risultanze istruttorie e, in particolare, la consulenza tecnica d'ufficio. I c.t.u. hanno, in definitiva, rilevato i seguenti profili di negligenza in capo ai medici dell'ospedale: 1) il processo infettivo a livello polmonare � da attribuire - in termini di maggiore probabilit� che non - a inadeguate procedure volte ad assicurare le necessarie condizioni di asepsi; 2) il ritardo nell'esecuzione del trattamento chirurgico della mediastinite, che incise sulla diffusione del processo infettivo dal polmone al mediastino e che concorse in termini di maggiore probabilit� che non all'aggravarsi della mediastinite, evidenziando come tale ritardo abbia determinato, in termini di maggior probabilit� che non, l'aggravarsi dello stato settico della paziente assumendo cos� un ruolo concausale nel determinismo del decesso.
In pratica[Torna su]
Da quanto descritto emerge che la condotta dei sanitari dell'ospedale non fu corretta e fu causa, quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del "pi� probabile che non" dell'infezione, e in ultima analisi, del decesso della persona in cura. Sebbene la paziente sia stata sottoposta a profilassi antibiotica, il ritardo nel trattamento della mediastinite ha inciso sul decorso post operatorio, determinando l'insorgenza prima e l'aggravamento dopo del processo morboso infettivo e la sua prematura morte.
Il risarcimento unitario del danno[Torna su]
Il processo in Tribunale, qui preso come spunto per l'esame dell'argomento, si � chiuso con l'accertamento della responsabilit� dell'azienda sanitaria e il riconoscimento di un danno in favore delle eredi di euro 162.500,00 oltre interessi e spese di causa.
Altre informazioni? Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com |
|