Data: 24/07/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La tutela previdenziale degli avvocati e dei procuratori legali viene gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. È a tale istituto che i legali, in quanto liberi professionisti, versano i contributi.

Nel dettaglio, sono tre le vie alternative che Cassa Forense offre agli avvocati per poter accedere alla pensione: la pensione di vecchiaia retributiva, la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione di anzianità.

Avvocati: pensione di vecchiaia

[Torna su]
Per la pensione di vecchiaia, la riforma del sistema previdenziale forense ha previsto un graduale aumento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, fino ad arrivare ad una situazione di regime, a partire dal 2021 dove sarà necessario il concorso dei due requisiti: 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.
Tuttavia, è ammessa la possibilità di anticipare il pensionamento raggiunta un'età compresa tra il 65° e il 70°, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva prevista, in via ordinaria, dallo scaglione di pensionamento.
Il pensionamento anticipato, in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione.
A seguito della Riforma della Previdenza Forense, per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/02/2010 e successiva, non è più prevista la automatica corresponsione di una pensione minima.
Tale istituto è stato sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo, introdotto dall'art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali e applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.

Soggetti legittimati

Potranno accedere alla pensione di vecchiaia gli avvocati iscritti alla Cassa Forense che abbiano maturato

- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

A questi si aggiungono anche i cancellati dalla Cassa, che abbiano i requisiti, di cui sopra, e non abbiano chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, nel periodo di vigenza della norma.

Decorrenza

La pensione di vecchiaia per gli avvocati decorre:
- dal 1° giorno, del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista;
- dal 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se successiva al compimento dell'età anagrafica richiesta;
- dal 1° giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali.

Avvocati: pensione di vecchiaia contributiva

La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo è un istituto residuale cui si può ricorrere qualora, maturata l'età pensionabile, non sia stata raggiunta la necessaria anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Soggetti legittimati

Alla pensione di vecchiaia contributiva potranno accedere gli iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista:
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Avvocati: pensione di anzianità

Per quanto riguarda i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità, questi sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 di effettiva iscrizione e contribuzione. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dagli albi forensi (albo ordinario e albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori). La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato.
A seguito della Riforma della Previdenza Forense, anche per le pensioni di anzianità, con decorrenza 1/02/2010 e successiva, non è più prevista la corresponsione di una pensione minima. Tale istituto è stato sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.

Soggetti legittimati

Potranno ottenere la pensione di anzianità gli iscritti alla Cassa che abbiano maturato i seguenti requisiti:
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2020: 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Pensione avvocati: modalità di pagamento

L'importo annuale della pensione viene erogato, in tredici mensilità posticipate, mediante bonifico bancario o assegno circolare intestato al pensionato.
La Cassa opera in qualità di sostituto d'imposta per cui è tenuta ad applicare, in sede di pagamento, una trattenuta determinata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.
Il conguaglio fiscale (positivo o negativo) viene applicato in sede di pagamento dell'ultima mensilità dell'anno.

Tutte le notizie