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Data: 25/07/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 28340/2019 (sotto allegata) la Cassazione conferma la misura cautelare del carcere emessa nei confronti di due condomini, responsabili di aver partecipato a un disegno criminoso di cui facevano parte altri soggetti. L'obiettivo era di minacciare e molestare un altro condomino e la sua famiglia cagionando a questi soggetti un grave stato di paura tanto da ingenerare in loro il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei congiunti e costringendoli di conseguenza a cambiare le loro abitudini di vita, se non abitazione.
La vicenda processuale[Torna su]
Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, conferma l'ordinanza con cui il GUP ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti dei due imputati MC e CLN, per i reati di cui al capo F) dell'imputazione provvisoria per i reati di cui agli artt. 81, 110, 612-bis cod. pen. e artt. 56 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, primo comma n. 1, cod. pen. In esecuzione dello stesso disegno criminoso, i due imputati, in concorso tra loro e con gli altri indagati P.S e S.S. "con reiterate e ripetute minacce e insulti quotidianamente rivolti alla famiglia N. negli spazi comuni del condominio ove abitano sia lo S. che i N., minacciavano e molestavano D.N. e i suoi familiari, in modo tale da cagionar loro un grave stato di paura e da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti e/o da costringerli a modificare le loro abitudini di vita." Occorre tenere conto del fatto che già in passato S. aveva preteso e ottenuto da D.N in conseguenza ad atti vandalici perpetrati in sui danno e accompagnati da gravi minacce, paventando amicizie malavitose, diverse somme di denaro, tanto che S. veniva arrestato per estorsione. E' quindi comprensibile come tali ulteriori condotte abbiano suscitato nel D.N., un grave stato di prostrazione e creato un'atmosfera di intimidazione, tanto più forte a causa della coabitazione dell'imputato e della persona offesa nello stesso stabile e dei "continui atti incendiari e di danneggiamento subiti" finalizzati a prevaricare e a piegare la volontà di D.N al fine di costringerlo a versare denaro a S., o a cambiare casa, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, che però non otteneva a causa delle denunce del D.N. I ricorsi degli imputati[Torna su]
Ricorre in Cassazione l'imputato M.C lamentando come egli non fosse a conoscenza degli scopi di S. nei confronti di D.N (come risulta dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo in carcere e oggetto di intercettazione) e come non sussiste pericolo di inquinamento probatorio tale da giustificare l'adozione della misura cautelare, avendo il M.C chiesto il rito abbreviato ed essendo incensurato. Ricorre anche CLN, lamentando come il Tribunale del riesame non si sia attenuto ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, l'assenza di reiterazione delle condotte criminose (visto che gli sono state contestate solo una parte degli episodi) e la sua estraneità alle finalità economiche di S. nei confronti di D.N. Come l'altro imputato infine lamenta l'insussistenza di esigenze cautelari visto che l'arma che il CNL avrebbe procurato a S e C non è mai stata rinvenuta. Custodia cautelare in carcere anche per lo stalking condominiale[Torna su]
La Cassazione in merito al ricorso di M.C lo dichiara fondato per la parte relativa al delitto di tentata estorsione, mentre lo dichiara infondato a quello di atti persecutori. Gli Ermellini precisano al riguardo che: Nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi." Ora, M.C ha preso parte a più atti di danneggiamento ai danni del D.N, sapeva degli attentati commessi in suo danno, così come "dell'effetto intimidatorio dei ripetuti danneggiamenti sulla persona offesa e della loro idoneità a produrre in capo alla vittima uno degli eventi contemplati dall'art. 612-bis cod. pen." Inammissibile pertanto il motivo con cui contesta l'esigenza cautelare. Per quanto riguarda il ricorso di CLN la Suprema Corte lo dichiara infondato nella parte in cui contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di atti persecutori. "La circostanza che il ricorrente abbia partecipato soltanto a due degli atti di danneggiamento ai danni del N., commessi in un ristretto periodo di tempo, non vale ad escludere la sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la «reiterazione» richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale." Leggi anche: - Stalking condominiale: cos'è e quando si configura - Stalking condominiale: serve una legge |
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