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Data: 27/07/2019 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il legale, nell'adempiere il mandato professionale conferitogli dal cliente, ha anche il dovere di sollecitarlo, dissuaderlo e informarlo, in particolare rappresentandogli tutte le questioni di fatto e diritto che rischiano di impedire il raggiungimento del risultato o che possono produrre il rischio di effetti dannosi. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 19520/2019 (qui sotto allegata) pronunciatasi sul ricorso di un assistito nei confronti della coppia di avvocati, marito e moglie (lui civilista e lei penalista) a cui si era affidato.
Il caso[Torna su] Nel dettaglio, il cliente chiedeva che i due venissero condannati per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, protestate, affermando che l'uno gli aveva detto che prima della definizione del processo penale di falso nulla poteva farsi e l'altra si era limitata ad assisterlo nella materia penale. L'assistito proponeva, altresì, opposizione ai decreti monitori per prestazioni professionali ottenuti dall'avvocato nei suoi confronti. Al giudizio prendeva parte anche la compagnia assicuratrice dei due avvocati. La domanda veniva rigettata sia in prime che in seconde cure, mentre l'esito è totalmente stravolto in Cassazione. Anche l'avvocato penalista può suggerire la cancellazione dal registro protesti[Torna su] Gli Ermellini si soffermano in particolare sull'operato dell'avvocato penalista alla quale i giudici di merito non hanno ritenuto imputabile alcunché per non aver consigliato al cliente di attivarsi per la cancellazione dei protesti, poiché la stessa era stata incaricata di seguire la sola questione penale. La Suprema Corte, in prima battuta, segnala l'incoerenza della Corte territoriale, che, da un lato, afferma che all'avvocatessa era stata affidata la sola difesa in ambito penale, ma, dall'altro, riconosce che vi era stato un mandato professionale pieno. In secondo luogo, rileva la Cassazione, la materia della cancellazione dal registro dei protesti è ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico. In sostanza, per gli Ermellini la professionista sarebbe stata in grado, indipendentemente dalla sua specializzazione, di consigliare il cliente in tal senso. Avvocato deve informare il cliente dei rischi e degli effetti dannosi[Torna su] In aggiunta, i giudici del Palazzaccio rammentano (cfr. Cass. n. 14597/2004 e 24544/2009) che l'avvocato è tenuto a osservare una particolare diligenza nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 del codice civile. Tale obbligo di diligenza impone al professionista di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente". L'avvocato sarà tenuto a rappresentare al cliente "tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi" e dovrà altresì "richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso" e "sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole". Per la Suprema Corte è dunque singolare che l'avvocatessa, incaricata di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali del cliente, non l'abbia consigliato sulla (o quantomeno non gli abbia segnalato la) necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della legge n. 77/1955 e, comunque, non l'abbia opportunamente informato sull'opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove ella si reputasse inidonea e comunque non professionalmente capace. Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, spetterà al giudice del rinvio riesaminare la vicenda. |
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