Data: 26/07/2019 18:00:00 - Autore: Andrea Serini

Dott. Andrea Serini - Sovente, in ambito condominiale, si profila il caso in cui il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea, o comunque astenutosi o assente alla riunione, si rivolga al Giudice per farne accertare l'illegittimit�.

La natura giuridica del condominio secondo le SS.UU. della Cassazione

In via preliminare, in merito alla vexata quaestio sulla natura giuridica del condominio, la Suprema Corte, nella sua composizione pi� autorevole, ha recentemente affermato come questo costituisca centro di imputazione di rapporti giuridici non riferibili uti singuli ai condomini.

Gli Ermellini sostengono che a seguito della Riforma del condominio (L. 220/2012) sia emersa una progressiva configurabilit� in capo al condominio di una peculiare soggettivit� giuridica autonoma, seppur sui generis (Cass., SS.UU. sent. n. 19663/2014).

Gli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense

Esaminando nel merito la questione, occorre porre luce sul dettato normativo degli artt. 24 (rubricato in �Conflitto di interessi�) e 68 (rubricato in �Assunzione di incarichi contro una parte gi� assistita�) del Codice Deontologico Forense.

La ratio dell'art. 24 � individuata nella necessit� di scongiurare l'eventualit� che il professionista operi in situazioni di conflitto di interessi, circoscrivendo la sua attivit� nella pi� ampia definizione di assistenza, essendo sufficiente che egli abbia semplicemente svolto attivit� diretta a creare la conoscenza di fatti in conflitto di interessi anche di teorica possibilit� (C.N.F., sent. n. 63/2014).

D'altra parte, l'art. 68 si prefigge di apportare una tutela all'immagine della professione forense nella misura in cui si ritiene non decoroso, n� opportuno, che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale in proposito, oggi fissato in un biennio (in questo senso, C.N.F., sent. n.76/2012).

La condotta professionale disciplinarmente rilevante

Alla luce di quanto esaminato, orientamento costante del C.N.F. e della giurisprudenza di legittimit� afferma come sia disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che si trovi ad assistere congiuntamente il Condominio e il singolo condomino in separati giudizi in cui i rispettivi interessi vengano posti in conflitto (C.N.F., sent. n. 396/2016; ex plurimis: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21806/2015; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14634/2015; Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 13927/2015).

Conclusioni

In ragione di quanto riferito, la fattispecie di cui all'interrogativo posto non � sussumibile al di sotto dell'ombrello previsionale delle sopraccitate disposizioni, poich� le posizioni sostanziali del condominio e del singolo condomino differiscono tra loro.

In conclusione, non incorre, pertanto, in incompatibilit� l'avvocato del condominio che lo assista anche nella causa di impugnazione della delibera assembleare promossa dal singolo condomino.


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