Data: 25/07/2019 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Vai al nuovo decreto sicurezza

di Lucia Izzo - Con 322 voti a favore, 90 contrari e un'astensione, l'aula di Montecitorio, dopo la fiducia accordata ieri, ha approvato la conversione in legge del Decreto Sicurezza bis, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ora passerà al vaglio Senato per il via libera definitivo che dovrà avvenire entro il 13 agosto.
Il provvedimento, approvato dal Governo l'11 giugno, reca "Disposizioni urgenti in materia di contrasto immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica". Sul testo, nella versione approvata dalla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia con alcuni importanti emendamenti (sotto allegata), lo scorso 23 luglio l'esecutivo aveva posto la questione di fiducia.

Decreto sicurezza-bis, le misure

Il D.L. si compone di 18 articoli suddivisi in tre parti: il Capo I si sofferma sulla stretta all'immigrazione illegale e sulle regole di ordine e sicurezza pubblica; il Capo II mira al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; il Capo III reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Diverse le tematiche di cui si sofferma nel dettaglio il provvedimento: dall'emergenza migranti al contrasto alla violenza in occasione di eventi e/o manifestazione sportive, passando per il c.d. "pacchetto polizia" che si rivolge agli agenti della Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco prevedendo, tra l'altro, l'aumento degli straordinari e dei buoni basti.

Contrasto dell'immigrazione clandestina

Il "nucleo" del provvedimento, e anche quello maggiormente oggetto di critiche, è rappresentato da una serie di disposizioni per contrastare la c.d. "emergenza migranti" e, in particolare, contro l'immigrazione clandestina.

In apertura si prevede che, "nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia", il Ministero dell'Interno possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica oppure in caso violazioni delle leggi contro l'immigrazione irregolare, stante le condizioni stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay del 1982.

I provvedimenti vengono adottati di concentro con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Divieto di ingresso: sanzioni fino a un milione di euro e confisca della nave

I comandanti delle navi che violano il divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane rischiano, oltre alle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, anche una sanzione amministrativa da 150mila euro fino a un milione di euro.

Tale importo, fissato inizialmente da 10mila e 50mila euro, è stato notevolmente ritoccato da un emendamento in commissione. Si è inoltre previsto che all'armatore della nave si estenda la responsabilità solidale prevista dalla legge n. 689/1981, art. 6.

Ancora, è prevista sempre la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. Sarà il Prefetto territorialmente competente a provvedere all'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo; se il provvedimento diviene definitivo, graveranno su armatore e proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Si prevede altresì l'arresto di chi è colto in flagranza del delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione. Infine, il D.L. interviene con un potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura: tali investigazioni potranno essere attivate anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Interessato dal provvedimento è anche il tema della del contrasto della violenza in caso di manifestazione ed eventi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche al precipuo fine di tutelare gli agenti di polizia impiegati in occasione di questi eventi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si perseguono coloro che, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lanciano o utilizzano illegittimamente una serie di oggetti: l'elenco comprende razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti princìpi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
Qualora tale comportamento crei un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, i colpevoli rischiano la reclusione da uno a quattro anni, mentre se il fatto è commesso in modo da creare concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è quella della reclusione da sei mesi a due anni.
Si prevede anche il divieto di uso di caschi o dispositivi che rendano difficoltoso il riconoscimento delle persone in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, senza un giustificato motivo, e vengono inasprite le pene e previste aggravanti nei confronti di chi commette una serie di reati, tra cui "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" e "Resistenza a un pubblico ufficiale".
Inoltre, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico rischia la reclusione da uno a cinque anni.

Contrasto alla violenza in occasione di eventi sportivi

Cospicuo è anche l'intervento per contrastare, in particolare, la violenza in occasione di eventi sportivi. In primis, entra a far parte dell'elenco delle aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. anche l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Il D.L. provvede anche a "stabilizzare" nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.

Competizioni sportive: ampliato DASPO

Il testo, inoltre, interviene sulla disciplina del "DASPO" prevedendo che il Questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di una serie di soggetti.
Nell'elenco rientrano, in primis, coloro che sono stati denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, anche se hanno solamente incitato o inneggiato alla violenza.
Il "daspo" potrà, inoltre, scattare anche nei confronti di coloro che risultino aver tenuto nelle medesime circostanze, anche all'estero e sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico. Infine, rischiano il divieto di accesso anche coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti.
Particolarmente interessante è la possibilità che tale divieto possa essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Ai Club, inoltre, sarà vietato corrispondere ai destinatari del Daspo sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, in qualsiasi forma, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito.

Pacchetto Polizia

Passa anche il c.d. "Pacchetto Polizia", inserito tra le di misure che puntano al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.

In primis sono previsti stanziamenti di fondi pubblici (500mila euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1 milione e mezzo di euro per il 2021) per il potenziamento delle summenzionate operazioni di polizia sotto copertura per contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Inoltre, si interviene con un aumento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attribuzione annua è elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.

Vengono introdotte, inoltre, misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede, in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione.

Altre novità riguardano il raccordo e il coordinamento di istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato, lo stanziamento di risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e l'importo dei buoni pasto spettante al personale del comparto sicurezza e difesa (fissato in 7 euro)

Ministero della Giustizia, in arrivo nuove assunzioni

Nuove assunzioni al Ministero della Giustizia sono previste al fine di eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

Nel dettaglio, per il biennio 2019-2020, il Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.


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