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Data: 26/07/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con ordinanza n. 19755/2019 (sotto allegata) respinge il ricorso dell'ex marito, che si oppone al versamento dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie, anche se ridotto dalla Corte d'Appello per garantirle il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per l'uomo erra il giudice, poiché tale criterio è venuto meno dopo la sentenza n. 11504/2017. Gli Ermellini danno ragione sul punto al marito, ma ricordano che la SU del 2018 ha stabilito che ai fini della concessione e della misura dell'assegno divorzile si deve tenere conto dell'età, delle condizioni economiche delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla formazione della vita e del patrimonio familiare, alla durata del matrimonio, nonché alla possibilità oggettiva del soggetto di ricollocarsi nel mondo del lavoro. La vicenda processualeNel giudizio di scioglimento di matrimonio il giudice di primo grado pone a carico del marito un assegno divorzile di 327,08 euro, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Appella la sentenza il marito in quanto la moglie è economicamente autosufficiente. La Corte d'Appello riduce l'assegno a 250 euro, senza disporne quindi la revoca, come richiesto dall'appellante. L'ex marito obbligato ricorre quindi in Cassazione rilevando come la Corte d'Appello abbia riconosciuto l'assegno divorzile al fine di garantire alla ex moglie il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, criterio da ritenersi ormai superato dalla Cassazione n. 11504/2017. In virtù di tale sentenza, infatti, il criterio da seguire per quantificare l'assegno è quello della raggiunta indipendenza economica del richiedente. Di conseguenza censura la decisione perché il giudice d'appello ha omesso di esaminare la condizione reddituale della ex moglie, che avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di mezzi adeguati per essere autosufficiente economicamente o l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Assegno divorzile per l'ex moglie che saltuariamente fa la badanteLa Cassazione, all'esito dell'esame congiunto dei motivi, rigetta il ricorso ritenendolo infondato. Premesso di dover valutare la correttezza della decisione assunta dal giudice di secondo grado alla luce della sentenza n. 11504/2017, che ha modificato i criteri per l'assegnazione dell'assegno di divorzio, afferma prima di tutto che la sentenza della corte d'Appello deve essere confermata. Non è vero che il giudice di secondo grado non ha tenuto conto delle capacità reddituali effettive della donna, ha infatti riscontrato una rilevante disparità di risorse economiche, così come ha rilevato la mancanza di capacità lavorative specifiche della donna, svolgendo attività puramente saltuarie come baby sitter e badante. Attività dalle quali ricava un reddito insufficiente a garantirle un livello adeguato di dignità e indipendenza economica. Se è vero che la Corte d'Appello ha errato nel richiamare ai fini del riconoscimento dell'assegno il criterio del tenore di vita, escluso dalla sentenza n. 11504/2017, è innegabile altresì che la SU del 2018 ha previsto che si debba tenere conto dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Appare quindi compatibile la misura di 250 euro stabilita dal giudice di secondo grado, al fine di garantire alla donna un livello adeguato di vita, visto che ha tenuto conto di quanto sancito dall'art 5. comma 6 della legge n. 898/1970 e della volontà espressa dalle parti in sede di separazione. Leggi anche: - Assegno di divorzio alla ex 43enne disoccupata - Assegno di divorzio: la funzione equilibratrice del reddito degli ex - Assegno di divorzio: le ultimissime dalla Cassazione - Assegno di divorzio all'ex secondo equità |
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