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Data: 25/07/2019 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Devono essere annullati i verbali elevati per violazione dei limiti di velocità qualora in essi sia indicata un'apparecchiatura sbagliata, ovvero un modello diverso rispetto a quello utilizzato in concreto per il rilevamento. L'errata indicazione, infatti, non rappresenta una mera irregolarità formale, bensì un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 382/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente che aveva chiesto l'annullamento di una serie di verbali per violazione dei limiti di velocità. Nel dettaglio, il ricorrente segnalava che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione non era la stessa indicata nel verbale, bensì un modello diverso. L'amministrazione, nonostante avesse riconosciuto l'errore denunciato, sosteneva che lo stesso fosse un mero refuso irrilevante ai fini della validità dell'accertamento. Nel verbale va indicata l'esatta apparecchiatura utilizzata per il rilevamento[Torna su] Un'opinione che il Giudice di Pace non ritiene di condividere. In particolare, si legge nel provvedimento, il verbale deve recare indicazione degli elementi essenziali del procedimento di accertamento della infrazione, fra cui, in caso di rilevamento automatico delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, gli estremi della apparecchiatura utilizzata per il rilevamento delle infrazioni e delle verifiche condotte sulla medesima. All'uopo si richiama quanto previsto dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada a norma del quale: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". La stessa provincia, evidenzia il magistrato, aveva riconosciuto per mezzo del Responsabile del Servizio di Polizia che, su un numero limitato di verbali, tra cui quelli de quibus, la dizione dello strumento di rilevamento utilizzato non era compatibile con la corretta indicazione dello strumento di rilevazione ubicato nelle postazioni di rilevamento degli eccessi di velocità della Provincia. Tale circostanza si ritiene inficiare irrimediabilmente il verbale, in quanto atto pubblico destinato ad avere fede privilegiata per quanto concerne l'attività direttamente compiuta e verificata dal verbalizzante. L'attestazione fidefacente è, infatti, condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria Verbale viziato in caso di erronea indicazione del modello di autovelox[Torna su] D'altronde, sottolinea il giudice onorario, la giurisprudenza è molto rigorosa nel richiedere, nei verbali di contestazione, una precisa e dettagliata descrizione delle condizioni dell'accertamento. A tale proposito è stato ritenuto che la mancata indicazione nel verbale della ordinanza prefettizia nella quale si autorizza la Polizia a effettuare contravvenzioni con contestazione differita integri vizio di motivazione con conseguente nullità del verbale stesso (cfr. Cass. n. 26441/2016). Analogamente si è recentemente deciso che il verbale debba recare indicazione della avvenuta taratura della apparecchiatura di rilevamento automatico a pena di nullità del medesimo, perché solo in tal caso il rilevamento può presumersi affidabile (Cass., n. 5227/2018). Analogamente, conclude la sentenza, deve ritenersi che la errata indicazione nel verbale dello strumento rilevatore della velocità (con conseguente ricaduta sulle indicazioni relative ai necessari provvedimenti di omologazione e taratura dell'apparecchiatura) integri vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio atta a pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente e non rimediabile nella fase di opposizione. Non si tratta, dunque, come affermato dalla Provincia resistente, di una mera irregolarità formale dipendente da errore materiale. Il ricorso viene dunque accolto e, di conseguenza, i verbali annullati. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione
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