Data: 27/07/2019 19:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Va confiscata l'auto della madre che, pur sapendo dei problemi di alcolismo del figlio, gli presta la macchina e questo, viene condannato per guida in stato di ebbrezza e perché, in tali condizioni ha provocato un sinistro stradale con un veicolo in sosta. Questa la decisione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 33231/2019 (sotto allegata), che ha respinto, tra i vari motivi del ricorso, quello con cui l'imputato ha tentato di evitare la confisca dell'auto alla madre, in uso anche del fratello e della sorella, ritenendola estranea al reato da lui commesso nella qualità di conducente.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello conferma la decisione del Tribunale che condanna DPF a un anno e un mese di arresto e 3.500,00 euro di ammenda, revoca della patente di guida e confisca dell'autovettura, per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del Codice della Strada, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di 2,82 grammi / litro e provocato un sinistro con una vettura in sosta. L'imputato ricorre il Cassazione sollevando tre motivi d' impugnazione. Con il terzo lamenta in particolare violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura, di proprietà della madre e come tale estranea al reato, considerato che l'imputato convive stabilmente con la stessa, ma anche con il fratello e la sorella, che sono soliti servirsi come lui, del veicolo.

Confiscata l'auto della madre che la presta al figlio alcolizzato

La Cassazione con sentenza n. 33231/2019 rigetta il ricorso dell'imputato, ritenendo infondati i primi due motivi, con cui sono stati contestati il malfunzionamento dell'alcoltest e le risultanze, poco probabili dello stesso, in contrasto, a detta del ricorrente, con la curva decrescente di assorbimento dell'alcool.

Ciò che interessa in questa sede però è analizzare il terzo motivo del ricorso, relativo alla confisca del mezzo, in realtà di proprietà della madre e ad uso abituale anche del fratello e della sorella dell'imputato. Valutazioni che per la Cassazione non hanno alcun rilievo, tanto da respingere anche questo motivo.

Gli Ermellini chiariscono infatti come: "In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene. Corretta appare, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che la madre del prevenuto, proprietaria del veicolo, non potesse dirsi estranea al reato, in quanto era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato, tanto che, a dire del fratello, secondo quanto riferiscono i Giudici di merito, aveva causato alla famiglia tanti problemi, essendo pertanto evidente la totale imprudenza della D.P. nell'affidare al prevenuto l'auto senza che sussistessero ragioni di necessità."



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