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Data: 26/07/2019 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il mutuo è un contratto avente natura reale ed efficacia obbligatoria, che si perfeziona con la consegna di denaro dal mutuante al mutuatario. Tuttavia, la traditio idonea a perfezionare il mutuo non coincide solo con la consegna materiale e fisica del denaro ma ciò che rileva è il conseguimento della disponibilità delle somme da parte del mutuatario.
Erogazione di fondi[Torna su]
Infatti, può parlarsi di erogazione di fondi utile a perfezionare il contratto ogniqualvolta una somma di denaro esca dal patrimonio della banca per entrare a far parte di quello di chi ha richiesto il prestito e, quindi, anche quando tale somma sia poi versata su un deposito cauzionale e non possa quindi essere immediatamente utilizzata dal mutuatario. La giurisprudenza della Cassazione sul perfezionamento del mutuo[Torna su]
A tale riguardo, è particolarmente chiara la sentenza della Corte di cassazione numero 19654/2019 qui sotto allegata, che, facendo seguito a un orientamento ormai consolidato, ha sancito che vi è erogazione di fondi anche se parte delle somme uscite dal patrimonio della banca per fare l'ingresso in quello del cliente sia stata versata su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato a seguito dell'adempimento, da parte del mutuatario, degli obblighi e delle condizioni contrattuali che lo legano alla banca. Il tribunale di Napoli[Torna su]
Tra la giurisprudenza di merito sul punto, può essere invece segnalata la sentenza numero 3477/2017 del Tribunale di Napoli, in cui si legge che "Il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, tuttavia è sufficiente la semplice disponibilità giuridica di detta somma che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario". Vai alla guida Il mutuo |
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