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Data: 28/07/2019 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il ddl di riforma della giustizia, che si pone come obiettivo l'efficientamento di tutto il sistema giudiziario, sta proseguendo il suo percorso verso l'approvazione definitiva. In attesa, la sua bozza (anticipata da Cassazione.net e sotto allegata) ci mostra le molteplici interessanti novità che potrebbero presto interessare il processo civile e tra le quali meritano di essere segnalate quelle relative al giudizio di scioglimento delle comunioni.
Mediazione obbligatoria e peculiare per le comunioni[Torna su]
Infatti, il ddl prevede che tale giudizio debba essere sempre preceduto da un procedimento di mediazione peculiare, che sostituisce integralmente quello disciplinato dal decreto legislativo numero 28/2010. Nel dettaglio, si prevede che tutti i litisconsorti necessari debbano comparire dinanzi a un notaio o a un avvocato iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il professionista incaricato deve quindi innanzitutto indicare tutta la documentazione necessaria per sciogliere la comunione e, dopo averla acquisita, deve esperire il tentativo di conciliazione. La relazione dell'avvocato o del notaio[Torna su]
Se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il professionista che lo ha condotto deve predisporre una relazione complessiva in cui individua specificamente i beni oggetto della comunione e indica la documentazione che eventualmente risulti ancora carente. La relazione va poi depositata in giudizio dalla parte che agisce per lo scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda. I litisconsorti necessari[Torna su]
Altro requisito di ammissibilità della domanda giudiziale di divisione è il deposito della documentazione necessaria per individuare compiutamente tutti i litisconsorti necessari. A tale proposito, il ddl stabilisce anche che sono litisconsorti necessari i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato sull'immobile oggetto di comunione dei diritti in virtù di atti trascritti prima dell'atto di divisione o della domanda di divisione giudiziale. Lo scioglimento della comunione[Torna su]
Lo scioglimento della comunione è disposto dal giudice, a seconda dei casi, con ordinanza o con sentenza. In particolare, si fa ricorso all'ordinanza quando non ci sono contestazioni sul diritto alla divisione. Tale provvedimento non è revocabile ed è soggetto solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria. La sentenza, invece, è il provvedimento che definisce il giudizio quando vi siano contestazioni sul diritto alla divisione. La sentenza deve decidere anche circa la divisibilità o meno dei beni e la vendita di tutti o alcuni di essi. Le altre novità[Torna su]
Il ddl di riforma della giustizia, in ogni caso, non si occupa solo di scioglimento della comunione ma contiene numerose altre interessanti previsioni in materia di procedura civile. Tra di esse possiamo segnalare la riduzione dei termini del processo e delle ipotesi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Si aprono poi le porte alla negoziazione assistita da più avvocati nelle controversie individuali in materia di lavoro. Infine, la Giustizia diviene soggetto danneggiato in caso di responsabilità aggravata. Leggi anche: - Riforma processo civile: negoziazione rafforzata - Riforma processo civile e penale: verso l'epilogo - Decreto ingiuntivo senza giudice |
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