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Data: 27/07/2019 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() di Valeria Zeppilli � L'articolo 4 della legge Pinto, come riformato dal decreto legge numero 83/2012, prevede dei precisi termini di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo. In particolare, la predetta norma prevede che tale domanda pu� essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento � divenuta definitiva. Da quando decorre il termine di decadenzaMa da quando decorre tale termine di decadenza? La risposta non � mai stata chiara agli interpreti, tanto che sul punto si � reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 19883/2019 qui sotto allegata, hanno provato a fare chiarezza, almeno sotto un certo punto di vista. I giudici supremi, in particolare, hanno precisato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, occorre considerare unitariamente la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato debitore e la fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso. Non � quindi necessario che la prima venga iniziata entro sei mesi dalla definitivit� del giudizio di cognizione, dato che tale termine decorrere dalla definitivit� della fase esecutiva. Il tempo del processoCon la medesima pronuncia, le Sezioni Unite si sono soffermate anche sul tempo del processo, fornendo ulteriori importanti chiarimenti. I giudici hanno infatti affermato che ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo, la fase esecutiva che il creditore abbia eventualmente intrapreso nei confronti dello Stato-debitore inizia quando � notificato il pignoramento e termina quando la soddisfazione del credito indennitario diventa definitiva. Inoltre, per la Corte, il tempo intercorso tra la definitivit� della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non va considerato come tempo del processo. L'inizio della fase esecutiva, infatti, pu� eventualmente rilevare solo ai fini del ritardo nell'esecuzione come pregiudizio autonomo. Di conseguenza, esso pu� essere indennizzato in via diretta ed esclusiva solo dalla CEDU. |
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