Data: 27/07/2019 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'articolo 4 della legge Pinto, come riformato dal decreto legge numero 83/2012, prevede dei precisi termini di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo.

In particolare, la predetta norma prevede che tale domanda può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Da quando decorre il termine di decadenza

Ma da quando decorre tale termine di decadenza?

La risposta non è mai stata chiara agli interpreti, tanto che sul punto si è reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 19883/2019 qui sotto allegata, hanno provato a fare chiarezza, almeno sotto un certo punto di vista.

I giudici supremi, in particolare, hanno precisato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, occorre considerare unitariamente la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato debitore e la fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso.

Non è quindi necessario che la prima venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, dato che tale termine decorrere dalla definitività della fase esecutiva.

Il tempo del processo

Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite si sono soffermate anche sul tempo del processo, fornendo ulteriori importanti chiarimenti.

I giudici hanno infatti affermato che ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo, la fase esecutiva che il creditore abbia eventualmente intrapreso nei confronti dello Stato-debitore inizia quando è notificato il pignoramento e termina quando la soddisfazione del credito indennitario diventa definitiva.

Inoltre, per la Corte, il tempo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non va considerato come tempo del processo. L'inizio della fase esecutiva, infatti, può eventualmente rilevare solo ai fini del ritardo nell'esecuzione come pregiudizio autonomo. Di conseguenza, esso può essere indennizzato in via diretta ed esclusiva solo dalla CEDU.


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