Data: 26/07/2019 17:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Chi ha la badante non può usufruire dell'esenzione di pagamento relativa al canone Rai. Ad affermarlo è l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 242 (in allegato) ad un interpello.

Badante convivente, stop esenzione canone Rai

Nell'interpello la contribuente chiede se la convivenza con la badante, anagraficamente non appartenente al proprio nucleo familiare (unica componente di detto nucleo è la sig.ra istante), possa pregiudicare la richiesta di esenzione dal pagamento canone RAI. Il Fisco parte dalle norme che disciplinano l'esenzione dal canone Rai, ossia la legge finanziaria 2008 che dispone «A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa». Per l'anno 2018, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018, ha ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista. Tra i requisiti richiesti c'è quello di «non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio». Nello specifico, un documento di prassi del 2010 specifica che la disposizione secondo la quale il beneficiario «non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge», va interpretata nel senso che «colui che intende godere dell'esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio». Nel caso rappresentato ad interpretazione del Fisco, la contribuente che intende beneficiare dell'esenzione convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione, ed è pertanto, titolare di un reddito proprio. Questo fatto determina l'impossibilità dell'istante di rendere la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del canone, posto che è convivente con un altro soggetto, diverso dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolare di un reddito autonomo.


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