Data: 27/07/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Lo svolgimento di un'attività lavorativa non fa perdere lo stato di disoccupazione qualora sia percepito un reddito non superiore a 8.145 euro annui (per il lavoro dipendente) o a 4.800 euro anni (per il lavoro autonomo). Se l'attività svolta è più di una e di diversa tipologia (dipendente e autonomo), lo status viene conservato se con nessun lavoro si ricavano redditi che superano i rispettivi limiti imposti per il mantenimento dello stato di disoccupato.
Sono queste alcune delle istruzioni operative e dei chiarimenti forniti da ANPAL in merito allo stato di disoccupazione con la circolare n. 1/2019 (qui sotto allegata), alla luce del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019).

Quando il lavoratore è in stato di disoccupazione?

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In apertura, la Circolare richiama quanto stabilito dall'art. 4, comma 15-quater, del citato d.l., secondo cui "si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi" (d.P.R. n. 917/1986)".

La norma è intervenuta per sanare un'incoerenza che si era venuta a creare con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015, il cui art. 19 precisa che sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e rilasciano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Di conseguenza, dal combinato disposto delle due disposizione deriva che sono in "stato di disoccupazione" i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo oppure sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dellart. 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell'accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).

Entrata in vigore

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Poiché le richiamate disposizioni di cui al D.L. n. 4/2019 si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, verranno in rilievo i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.
Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a € 8.145 nell'anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Durata della disoccupazione

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La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Per il computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.

Allo stesso modo, per il computo dei 6 mesi di disoccupazione, il disoccupato dovrà avere un'anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno. Per calcolare l'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l'eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

Disoccupazione e attività di lavoro subordinato

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Tanto premesso, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la DID) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di DID rilasciata precedentemente) anche qualora svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui e la valutazione circa il reddito andrà effettuata in termini prospettici, ovvero considerando, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento.

Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata, scomputandone i contributi a carico del lavoratore.

Disoccupazione e attività di lavoro autonomo

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Il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui l'attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore a € 4.800 annui.

Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui.

Pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento dell'attività autonoma, superi tali limiti di reddito nell'anno, perde lo stato di disoccupazione. Nel computo del reddito annuo vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell'IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell'imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute.

Se il lavoratore supera tale limite di reddito sarà obbligato a comunicarlo ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunica tale informazione sarà responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.

Svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia

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Ancora, spiega l'ANPAL, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che, in ciascuno dei predetti ambiti, non superino i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Inoltre, il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori dovrà essere inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.145).

Attività di lavoro intermittente

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Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145 annui).

In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, la Circolare distingue a seconda che il contratto preveda o meno l'obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro.

Tirocinio extracurriculare e lavori di pubblica utilità/lavori socialmente utili

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Poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un'indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un'esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DID online ed essere considerata in stato di disoccupazione.

Allo stesso modo, una persona in stato di disoccupazione, che comincia un'esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione. Le stesse considerazioni possono estendersi anche all'attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Svolgimento di prestazioni occasionali

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Coloro che svolgono prestazioni occasionali (ex art. 54-bis del DL.L. n. 50/2017, conv. con mod. dalla L. n. 96/2017) sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore "non incidono sul suo stato di disoccupato", per espressa previsione normativa.

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