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Data: 26/07/2019 16:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il diritto bellico è l'insieme delle norme che regolano la condotta da tenere durante una guerra e che, in sostanza, limitano e disciplinano le armi che possono essere utilizzate nel corso del conflitto e le procedure con le quali vanno impiegate.
Diritto bellico in Italia[Torna su]
Le fonti del diritto bellico in Italia coincidono sostanzialmente con:
Il diritto internazionale bellico[Torna su]
Ma la fonte principale del diritto bellico si rinviene nel diritto internazionale. In particolare, il diritto internazionale bellico è una parte del diritto internazionale umanitario, ovverosia delle norme che, complessivamente, si occupano della protezione delle vittime di guerra o dei conflitti armati e, appunto, dei doveri che i combattenti devono tenere nel corso di un conflitto e dei mezzi e dei metodi di guerra. Diritto bellico e ripudio della guerra[Torna su]
In ogni caso, il diritto bellico va sempre valutato tenendo conto che l'Italia, per espressa previsione costituzionale, ripudia la guerra. L'articolo 11 della nostra Costituzione, infatti, sancisce che "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Crimini di guerra[Torna su]
Le violazioni delle leggi e dei trattati internazionali di diritto bellico, sia che siano poste in essere da un militare, sia che siano poste in essere da un civile, costituiscono dei crimini di guerra. Ad esempio, è crimine di guerra la scelta di attaccare chi espone una bandiera bianca che indica un cessare il fuoco. Sono crimini di guerra, tuttavia, anche le violazioni non strettamente connesse alle modalità di svolgimento della guerra, ma che vanno contro il diritto internazionale umanitario. Si pensi, ad esempio, al maltrattamento dei prigionieri di guerra. Leggi che tutelano i prigionieri di guerra[Torna su]
A tale ultimo proposito va chiarito che i prigionieri di guerra sono coloro che sono stati catturati o internati durante la guerra da un potere belligerante. Il loro trattamento è regolato dalla terza Convenzione di Ginevra sulla protezione delle vittime dei conflitti armati, in forza della quale tutti i prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità, non devono essere oggetto di rappresaglie, devono essere curati se risultano feriti e vanno internati in luogo lontano dal campo di battaglia. |
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