Data: 27/07/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Le spiagge italiane pullulano di divieti e prescrizioni che i bagnanti sono tenuti a rispettare per evitare di incorrere in sanzioni spesso assai gravose. Molti di questi sono dettati proprio a tutela dell'incolumità di chi ogni giorno frequenta litorali e lidi della penisola, ad esempio i divieti di balneazione presenti in alcune zone, oppure le segnalazioni dei bagnini relativamente allo stato delle acque segnalato attraverso le apposite bandiere.

Il vero interrogativo, visto che sovente tali prescrizioni finiscono per non essere rispettate da parte dei bagnanti, riguarda la sanzionabilità e le conseguenze nei loro confronti rispetto ai divieti che coinvolgono lo stato delle acque.

Divieto di balneazione: la normativa

Per quanto riguarda il c.d. divieto di balneazione, se ne occupa espressamente il d.lgs. n. 116/2008 che ha recepito la c.d. Direttiva Balneazione (Direttiva 2006/7/CE) in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione. La normativa mira alla protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione.
Al d.lgs. n. 116 ha fatto seguito il D.M. 30 marzo 2010 che, oltre a dare attuazione alle disposizioni predette, ha definito i criteri per determinare il divieto di balneazione. La stagione balneare 2010 è stata la prima ad essere monitorata secondo i dettami previsti dalla richiamata normativa.

Le competenze delle Regioni

Spetta alla competenza regionale l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, nonché l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione. Il monitoraggio e l'attuazione di misure di gestione servono a riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento.
La normativa prevede che Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano individuino ogni anno le acque di balneazione, entro e non oltre il 31 dicembre, e provvedano a determinare la durata della stagione balneare, ovvero il periodo di tempo, compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque possono essere utilizzate per la balneazione.
Ciascuna Regione, al termine di ogni stagione balneare e in vista dell'anno successivo, provvede al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità delle acque allo scopo di determinare la qualità di quelle balneabili (o meno).
I risultati delle attività di monitoraggio sono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ai Comuni interessati. I dati sulla balneazione, infatti, consentiranno al Ministero di informare il pubblico attraverso il proprio sito internet e di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione.

Le competenze dei Comuni

Ai Comuni, invece, spetta la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale.
Ancora, il Comune provvede a delimitare le zone vietate alla balneazione qualora, nel corso della stagione balneare, si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
Le informazioni, dunque, dovranno essere divulgate e rese disponibili con tempestività durante la stagione balneare utilizzando, nelle zone interessate e in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, apposita segnaletica che indichi i divieti di balneazione o la previsione di inquinamenti di breve durata.

Divieto di balneazione: quali sanzioni?

I divieti di balneazione, come è dunque facilmente intuibile, sono giustificati da esigenze di tutela della salute umana e della pubblica incolumità stante i pericoli insiti in determinate aree (non solo inquinamento, ma anche, ad esempio, dissesto idrogeologico).
Oltre a rischiare infezioni e malattie a causa dello stato della acque, l'incauto bagnante potrebbe anche vedersi comminare una sanzione amministrativa per aver violato i provvedimenti che stabiliscono prescrizioni e divieti in relazione al demanio marittimo. Si tratta, solitamente, di apposite ordinanze emanate dalle autorità competenti, affisse nelle Capitanerie di porto e di norma all'ingresso degli stabilimento balneari, avendo validità anche sulle spiagge libere.
Appositi organi di vigilanza hanno l'incarico di verificare l'esecuzione dei provvedimenti suddetti ed elevare le sanzioni opportune nei confronti dei trasgressori. In linea generale, l'art. 1164 del Codice della Navigazione stabilisce che "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00".

Le bandiere di segnalazione

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Diverso, rispetto al divieto di balneazione, è il servizio di segnalazione tramite "Bandiere" che viene adottato in moltissime spiagge attrezzate con stabilimenti balneari e punti dotati di servizio di salvataggio. I bagnini presenti in loco fanno uso delle c.d. "bandiere" che devono essere issate e ben visibili sulla battigia allo scopo di fornire ai bagnanti determinate informazioni che variano in relazione al diverso colore delle bandiere stesse.

In particolare, si tratta di avvisi correlati alle previsioni meteorologiche e alle condizioni meteo-marine, che potrebbero rendere più o meno sicura la balneazione e/o il noleggio dei natanti (nonché mosconi, pedalò, tavole a vela, ecc.), nonché la segnalazione della presenza o meno del servizio di salvataggio.

La "bandiera bianca", ad esempio, viene utilizzata per segnalare la regolare attivazione del servizio di salvataggio e che le condizioni meteo sono ideali e sicure per la balneazione e il noleggio dei natanti. La "bandiera gialla", invece, indica un pericolo minimo correlato alle condizioni meteo-marine, ma segnala anche l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento e il servizio di sorveglianza ridotto in alcune fasce orarie (es. quella del pranzo).

La bandiera rossa, infine, segnala la pericolosità della balneazione per qualsiasi motivo, tra cui le avverse condizioni meteo-marine oppure la totale mancanza del servizio di salvataggio (ad. es. per assenza del bagnino o quando si è al di fuori del periodo minimo di apertura delle postazioni). Ancora il "rosso" segnala come pericoloso l'uso dei natanti e pone il divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili

Presso ogni struttura balneare sono normalmente affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue indicanti il significato delle bandiere di segnalazione.

Cosa rischia chi fa il bagno nonostante la bandiera rossa?

A differenza del divieto di balneazione, la presenza della bandiera rossa (o di quella gialla) rappresenta una mera segnalazione, un ammonimento o un consiglio che il personale di salvataggio in servizio presso strutture private utilizza per fornire ai bagnanti indicazioni in base alle previsioni meteo e alla propria esperienza.

Seppur la bandiera rossa sia un preciso segnale di pericolo, dunque, la sua presenza non implica alcun obbligo giuridico nei confronti dei bagnanti anche se, nel corso degli anni e soprattutto a seguito di svariati fatti di cronaca e tragici incidenti, si è sovente chiesto al legislatore di intervenire per vietare del tutto la balneazione in presenza di bandiera rossa e multare gli incauti bagnanti.

Ciononostante, allo stato attuale, non esiste alcuna norma che prescriva (giuridicamente) un simile divieto, né che preveda una sanzione per i "colpevoli" che si sono avventurati in mare nonostante le avverse condizioni meteo, mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità.

Diverso, come sopra preannunciato, è invece il vero e proprio divieto di balneazione previsto dall'autorità pubblica di cui i bagnanti vengono informati attraverso l'utilizzo di segnaletica che riporta dettagliatamente la situazione delle acque ed è posta in posizione ben visibile nelle diverse zone di accesso alla battigia.

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