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Data: 30/07/2019 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il verbale con cui si commina al conducente una multa per superamento dei limiti di velocità, rilevato tramite dispositivo Tutor, va annullato se la P.A., a seguito delle contestazioni del multato, non dimostra il corretto funzionamento del dispositivo documentando la sua taratura iniziale nonché le periodiche verifiche sulla sua funzionalità. In particolare, quando si tratta di dispositivi di rilevazione automatica (ovvero funzionanti in assenza degli agenti di polizia), la particolare delicatezza della strumentazione comporta una vera e propria necessità e doverosità di taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori, in quanto l'accertamento della velocità è caratterizzato da irripetibilità.
La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Savona nella sentenza n. 1815/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente, assistito dal Comitato Strademulte, contro un verbale elevatogli per aver superato i limiti di velocità, come rilevato da apparecchio SICVE (c.d. tutor). Il conducente aveva contestato, in particolare, la corretta omologazione dello strumento di rilevazione in questione, nonché la mancata verifica periodica della funzionalità dello stesso. Parte resistente, a cui era stato chiesto il deposito della documentazione di riferimento, rimaneva contumace. Il magistrato onorario, nell'accogliere il ricorso, riassume dettagliatamente gli indirizzi normativi e giurisprudenziali in materia di taratura periodica e sottolinea la sussistenza di un obbligo in tal senso a carico della Pubblica Amministrazione. Verifiche di taratura: la normativa[Torna su] Il giudicante ricorda, in primis, che le tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere preventivamente omologate e sottoposte a verifiche periodiche di taratura, come confermato anche dalla Corte Costituzionale nella importante sentenza n. 113/2015. Sull'obbligo di periodiche verifiche di funzionalità e di taratura si è poi pronunciato anche il Ministero dell'Interno con provvedimento prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07 agosto 2017, secondo cui i dispositivi ed i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo. Una verifica iniziale di funzionalità e taratura viene attivata, prima che i dispositivi vengano messi in funzione, per determinarne l'idoneità a svolgere il servizio richiesto. L'esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura. La Circolare ha anche sottolineato che il certificato di taratura non è sufficiente se non c'è il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione. Pertanto, diviene obbligatorio per la P.A., che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. L'importanza della taratura, inoltre, è stata ricordata più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, sent. n. 9645/2016) Taratura periodica necessaria e doverosa[Torna su] In definitiva, spiega il Giudice di Pace, a seguito dell'esame della normativa di settore e della giurisprudenza resa in materia può concludersi che, la particolare tecnicità della strumentazione de qua comporta "la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori". In effetti, si legge in sentenza, la mancata taratura delle apparecchiature potrebbe mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare (si pensi, ad esempio, a fattori quali lo stato di usura dei conduttori "affogati" nell'asfalto dopo un lungo periodo di esposizione al traffico e alle diverse condizioni climatiche, che possono incidere negativamente sul corretto e preciso funzionamento degli strumenti tecnici). La semplice omologazione degli strumenti non si ritiene sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, qualora lo stesso non sia sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto. Taratura ed efficacia probatoria dello strumento di rilevamento[Torna su] Inoltre, per garantire certezza sull'attendibilità della velocità rilevata, la predetta taratura deve essere eseguita esclusivamente nei centri S/T (Sistema Nazionale di Taratura), non potendo a essa sostituirsi il controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori. L'importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l'accertamento della velocità, oggetto di contestazione nel verbale e indispensabile anche per determinare il tipo e l'entità delle sanzioni da applicare, "è caratterizzata da irripetibilità". Da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all'accertamento della velocità. Per questo si ritiene che il verbale di accertamento dell'infrazione rilevata tramite apparecchiature elettroniche, e in particolare tramite dispositivi che funzionano in modalità automatica (come il tutor-Sicve) debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato è stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perde ogni tipo di efficacia. Inversione dell'onere della prova[Torna su] Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, la P.A. resistente avrebbe dovuto dimostrare il corretto funzionamento dello strumento, depositando di idonea documentazione attestante sia l'omologazione, sia la taratura iniziale sia infine le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento. Secondo consolidata giurisprudenza, si realizza, infatti, un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e la Pubblica Amministrazione, assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria. In definitiva, dunque, il ricorso va accolto avendo la P.A. omesso di dimostrare la circostanza/presupposto unico fondante (ovvero l'esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) dell'irrogata infrazione. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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