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Data: 31/07/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Come ogni anno, in vista delle ferie estive, per tutto il mese di agosto, i termini processuali civili, penali, amministrativi e tributari sono sospesi, tranne che per alcuni procedimenti che, per esigenze particolari, non possono essere rinviati. Un termine di sospensione che una proposta di legge prevede di riportare al 15 settembre e che per l'AIGA lede i diritti dei clienti perché non permette agli avvocati di svolgere al meglio le loro funzioni di difesa. Indice:
Sospensione dei termini 2019[Torna su]
Dal 1° al 31 agosto ha inizio la sospensione dei termini processuali disciplinata dalla Legge n. 742/1969. Per tutto il mese di agosto sono sospesi i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria. Quest'anno, visto che il primo settembre cade di domenica, i termini inizieranno a decorrere dal 2 di settembre. La sospensione feriale comporta infatti l'esclusione dei 31 giorni del mese di agosto dal calcolo dei termini processuali. Nel calcolo dei termini processuali, quindi, non vanno considerati i giorni compresi in detto arco temporale. Al fine di conteggiare con esattezza la scadenza corretta del termine fissato dalla legge per il compimento di un determinato atto processuale è necessario pertanto sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello che riprenderà dopo il mese di agosto. La sospensione dei termini, come anticipato, opera anche nel processo tributario, per ciò che concerne la costituzione in giudizio del ricorrente e la notifica dell'atto impugnato, il termine per stipulare una mediazione con il Fisco e le scadenze processuali fissate per il deposito di documenti, memorie, riassunzioni, reclami e integrazioni del contraddittorio. Procedimenti esclusi dalla sospensione dei termini[Torna su]
Alcuni procedimenti di natura civile e penale non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini perché urgenti o non rinviabili. In ambito civile ad esempio, la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, a quelli finalizzati all'adozione di atti in materia di amministrazione di sostegno, d'interdizione, d' inabilitazione, o a quelli che hanno a che fare con gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e in materia di alimenti. Così come non si sospendono i termini dei procedimenti di sfratto, delle opposizioni all'esecuzione e quando deve essere dichiarato o revocato un fallimento. In generale, poi, la sospensione feriale non opera nelle cause in cui la trattazione tardiva potrebbe causare gravi pregiudizi alle parti, in quelle di lavoro e previdenziali. In ambito penale invece, la sospensione dei termini processuali non opera nei procedimenti che hanno a che fare con imputati in stato di custodia cautelare, nelle indagini preliminari relative a reati di criminalità organizzata, quando viene applicata una misura di prevenzione, in caso d' incidente probatorio per l'assunzione di prove non rinviabili, nei casi in cui il giudice dichiari il procedimento urgente, quando il procedimento riguarda imputati in stato di detenzione o reati che rischiano di cadere in prescrizione, il tutto in presenza di precise circostanze stabilite dalla legge. Sospensione feriale: di nuovo fino al 15 settembre?[Torna su]
Il DDL di riforma del processo civile, di iniziativa del deputato Roberto Cataldi, prevede il revirement della sospensione feriale dal primo agosto al 15 settembre, attraverso la modifica dell'art. 1 della legge n. 742/1969. Proposta che trova il pieno appoggio dell'AIGA, al fine di tutelare i clienti e consentire ai difensori di svolgere al meglio il loro lavoro. Leggi anche: - La decorrenza dei termini processuali - La sospensione feriale dei termini processuali |
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