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Data: 01/08/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il bonus rioccupazione è una misura di sostegno prevista per i cassa integrati, erogata nella percentuale del 50% di ciò che sarebbe stato erogato dalla cassa. Il bonus viene erogato a partire dal primo giorno in cui il lavoratore viene assunto con determinati contratti di lavoro. La circolare INPS n. 109/2019 (sotto allegata) ha fornito importanti chiarimenti sulla misura, indicando le modalità di erogazione, i presupposti legali richiesti per il suo riconoscimento, i tipi di contratti per i quali è previsto e i caratteri del bonus:
Cos'è il bonus rioccupazione[Torna su]
Il punto 3.3 della Circolare INPS n. 109/2019 si occupa del Bonus rioccupazione previsto dal comma 5 dell'art. 24-bis del Dlgs n. 148/2015, che aggiunge un incentivo in favore del cassaintegrato che si rioccupa durante il servizio intensivo di assistenza alla ricerca di una nuova occupazione. La norma prevede che al lavoratore venga concesso un contributo mensile, chiamato"bonus rioccupazione", pari al 50% "del trattamento straordinario d'integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto." Insomma il 50% dell'importo previsto dalla cassa. Contratti compatibili con il bonus rioccupazione[Torna su]
La circolare INPS precisa che non tutti i nuovi lavori però possono godere del bonus rioccupazione ma solo:
Esclusi invece i rapporti di lavoro intermittente e domestico. Non solo, come precisa a un certo punto la circolare, condizione per usufruire del bonus rioccupazione "è che il soggetto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo, venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato." Se dovesse ricorrere questa ipotesi "viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l'azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale." Caratteri del bonus rioccupazione[Torna su]
Come anticipato il "bonus rioccupazione" è un contributo economico stabilito nella misura del 50% "del trattamento straordinario d'integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato." Esso spetta fin dal giorno dell'assunzione e il lavoratore non può usufruirne per un periodo superiore a quello della durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe spettata. La durata quindi dipende dalla decorrenza iniziale della CIGS a cui vanno sottratti i periodi di cui il dipendente ha già usufruito. Per quanto riguarda l'ammontare del contributo "l'importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall'interessato nel periodo di fruizione della CIGS." Per ciò che attiene invece la durata del bonus verrà preso come riferimento il periodo d'integrazione salariale straordinaria concesso all'impresa in cui il dipendente era occupato in precedenza "in relazione alla specifica causale d'intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato." Per specifica causale d'intervento deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del Dlgs n. 148/2015 il quale prevede che, per l'organizzazione aziendale di ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario d'integrazione salariale può durare fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, all'interno di quinquennio mobile. Per la causale relativa alla crisi aziendale, invece, la il trattamento può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi, per ogni unità produttiva. Per comprendere al meglio il conteggio riportiamo l'esempio contenuto nella circolare:"se un lavoratore - dipendente da un'impresa ammessa all'intervento di CIGS per crisi aziendale – viene assunto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva a seguito della richiesta di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocamento, al primo giorno del quinto mese di godimento del trattamento di integrazione salariale, il bonus spettante sarà pari al 50% della CIGS residua calcolata su una durata di 8 mesi (12 totali, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs n. 148/15, meno 4 già fruiti dall'interessato). Il pagamento avverrà in unica soluzione per l'ammontare complessivamente spettante al lavoratore." Accesso, gestione ed erogazione[Torna su]
Il lavoratore che intende accedere al bonus rioccupazione non deve presentare domanda, al pagamento provvederà infatti l'Inps dopo che lo stesso ha provveduto a comunicare all'Anpal i dati dei conti correnti bancari, postali, delle carte prepagate in suo possesso o dei libretti postali sui quali desidera ricevere l'accredito dell'importo. Per quanto riguarda la gestione amministrativa del bonus poi, essa avviene in due fasi:
L'unico onere chiesto ai lavoratori che vogliono accedere al bonus rioccupazione è d'inviare il Modello SR185 all'INPS, affinché possa verificare che l'IBAN in possesso dell'Anpal corrisponda a quello del conto corrente su cui accreditare eventualmente la misura. Regime fiscale[Torna su]
Il "bonus rioccupazione" è imponibile ai fini IRPEF. L'INPS opera in qualità di sostituto d'imposta ed è quindi tenuto a operare le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni spettanti e a effettuare il calcolo dell'eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con conseguente rilascio della Certificazione unica. |
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