Data: 31/07/2019 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La clausola penale è il patto con il quale le parti di un contratto si accordano nel prevedere che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, una di esse è tenuta a una determinata prestazione, di norma (ma non necessariamente) in denaro.

Tale clausola è prevista e disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile.

La funzione della clausola penale

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La funzione principale della clausola penale è quella di esonerare il creditore dal dare la prova del danno eventualmente subito in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo dell'altra parte, in quanto la penale è dovuta indipendentemente da tale prova.

Tuttavia la clausola in esame, stabilendo in via preventiva l'entità della prestazione dovuta in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, svolge anche un'ulteriore funzione: quella di scoraggiare i contraenti dall'essere inadempienti.

Il danno ulteriore

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L'esonero del creditore dal dare la prova del danno, in ogni caso, trova compensazione in un'altra fondamentale caratteristica della clausola penale: il risarcimento, per regola generale, è limitato alla prestazione promessa e non comprende il danno ulteriore.

Quest'ultimo è però risarcibile laddove ciò sia convenuto dalle parti e in questo caso è ovviamente necessaria la prova.

Clausola penale: esempio

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Per comprendere meglio cosa si intende per clausola penale, può essere utile fare un esempio.

Ipotizziamo un contratto di locazione: locatore e conduttore possono inserire al suo interno una clausola penale in forza della quale il conduttore è tenuto a corrispondere una determinata somma (pari, ad esempio, a 15 euro) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone pattuito.

Divieto di cumulo della clausola penale

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Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1383 del codice civile, la richiesta di avvalersi della clausola penale non può coesistere con la richiesta della prestazione principale. L'una e l'altra domanda sono infatti alternative, a meno che la penale non sia stata stipulata per il semplice ritardo nell'adempimento.

Penale eccessiva

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Si è detto che la funzione principale della clausola penale è quella di predeterminare l'ammontare del risarcimento in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di una prestazione contrattuale.

Nonostante ciò, il nostro ordinamento pone degli argini all'efficacia di tale clausola, evitando che la stessa possa dare luogo a delle prestazioni indebite o a degli abusi.

Infatti, se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo (tenendo conto dell'interesse del creditore all'adempimento), il giudice può diminuirlo equamente.

La diminuzione della penale da parte del giudice è possibile anche in un'altra ipotesi: se l'inadempimento dell'obbligazione principale è solo parziale.

Giurisprudenza sulla clausola penale

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La Corte di cassazione si è confrontata in più occasioni con la portata della clausola penale. Riportiamo qui di seguito alcune delle più interessanti e recenti pronunce sull'argomento:

Cassazione n. 10046/2018

La clausola penale è un patto accessivo ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento, con la conseguenza che essa, a norma dell'art. 1453, comma 1, c.c., trova applicazione sia nell'ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l'esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti.

Cassazione n. 10046/2018

Alla clausola penale deve essere riconosciuta una propria causa, distinta da quella del contratto cui afferisce, con la conseguenza che essa non può essere equiparata a qualsiasi altra clausola del contratto principale, ma assume, anche secondo gli indirizzi dottrinali maggiormente convincenti, una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare al contratto nel cui contesto si inserisce, la cui eventuale invalidità ed inefficacia travolge anche la clausola penale.

Cassazione n. 15753/2018

Il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ., essendo previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela, e, dunque, connotandosi come potere esercitatile anche d'ufficio, può essere esercitato anche qualora le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale … con ciò attribuendosi al giudice il potere di applicare, in nome del principio solidaristico, i criteri più idonei per realizzarlo, anche superando l'autonomia contrattuale.

Cassazione n. 10441/2017

In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale pattuita per il ritardo dell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve, invero, tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, cod. civ.

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