Data: 31/07/2019 12:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il foglio di via è il provvedimento, di competenza del Questore, con il quale si dispone che certe persone che risultano essere pericolose per la pubblica sicurezza siano allontanate dal Comune nel quale si trovano e inviate nel loro Comune di residenza.

Destinatari del foglio di via

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Più precisamente, in forza di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo numero 159/2011, possono essere destinatari del foglio di via, se si trovano al di fuori dei luoghi di residenza e risultano pericolosi:

  • i soggetti che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  • i soggetti che, tenuto conto della condotta e del tenore di vita e sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi vivano abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose;
  • i soggetti che, in ragione del comportamento tenuto e sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

A tale ultimo fine rilevano anche le violazioni reiterate del foglio di via obbligatorio o dei divieti di frequentazione di certi luoghi.

Durata del foglio di via

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Il foglio di via obbligatorio impedisce ai destinatari di tornare nel Comune dal quale sono stati con esso allontanati per un periodo che non può eccedere i tre anni.

È tuttavia possibile derogare a tale divieto dopo aver ottenuto una preventiva apposita autorizzazione.

Violazione del foglio di via

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La violazione del provvedimento contenuto nel foglio di via è penalmente rilevante e comporta la pena dell'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene anche disposto che il contravventore, dopo aver scontato la sua pena, verrà tradotto al luogo di rimpatrio.

Giurisprudenza sul foglio di via

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Tra la giurisprudenza sul foglio di via, merita di essere segnalata la recente sentenza della Corte di cassazione numero 33108/2019, che ha avuto il pregio di chiarire che "Acclarato da un canto, sul piano oggettivo, che la fattispecie legale tipica del foglio di via obbligatorio prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali costituisce condizione e antecedente logico della seconda, e, dall'altro, che la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle sue prescrizioni, deve giocoforza concludersi che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato".


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