Data: 01/08/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 20323/2019 della Cassazione (sotto allegata) chiarisce che per far valere l'interruzione della separazione per intervenuta riconciliazione dei coniugi, occorre provare in modo rigoroso la ripresa effettiva della coabitazione, non essendo sufficienti, incontri meramente occasionali a integrare la riappacificazione di marito e moglie così come richiesta dalla legge.

La vicenda processuale

Il Tribunale dichiara lo scioglimento del matrimonio di due coniugi, rilevando come dall'omologa della separazione consensuale sono decorsi i tre anni previsti dalla legge, ritenendo non provata l'eccepita interruzione del termine per la riconciliazione intervenuta successivamente all'omologa suddetta. La signora impugna la sentenza perché il Giudice, non concedendo i termini per memorie di cui all'art 190 c.p.c, non ha permesso la revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove finalizzate a provare l'avvenuta riconciliazione. L Corte d'Appello però respinge il reclamo, ritenendo fondato il rigetto delle istanze istruttorie perché irrilevanti e troppo generiche. Ricorre in Cassazione la donna contestando "la ritenuta inapplicabilità dell'art 190 c.p.c ai procedimenti di divorzio appellandosi alla giurisprudenza che in linea generale ritiene che la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa." Il marito non si difende, la moglie deposita memoria.

Per provare la riconciliazione serve la prova rigorosa della coabitazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20323/2019 rigetta il ricorso precisando, in primis, che la ricorrente non ha provato in concreto il pregiudizio derivato dalla mancata assegnazione dei termini processuali di cui all'art 190 c.p.c. Ella infatti "non è andata oltre una generica e astratta deduzione di lesione del proprio diritto di difesa che non può ritenersi sussistente né sotto il profilo processuale né sotto il profilo sostanziale. Come anche di recente è stato affermato, in forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale."

Come precisano gli Ermellini in entrambi i gradi i giudici hanno ritenuto non provata, in modo rigoroso, certo e incontrovertibile, come richiesto dalla giurisprudenza, la riconciliazione tra i coniugi. "Valutazione che non può essere oggetto di sindacato di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva."

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