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Data: 01/08/2019 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – I rappresentanti sindacali hanno diritto, in base a quanto disposto dagli articoli 23 e 24 dello Statuto dei lavoratori, di godere di permessi retribuiti per poter svolgere l'attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Permessi sindacali retribuiti[Torna su]
I permessi sindacali possono essere retribuiti o non retribuiti. Salvo previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, i permessi sindacali retribuiti variano, nella loro consistenza, a seconda delle dimensioni dell'impresa. In particolare:
Richiesta di permessi sindacali retribuiti[Torna su]
I permessi sindacali retribuiti vanno richiesti per iscritto. In particolare, la domanda va rivolta al datore di lavoro con un preavviso di 24 ore e deve essere inoltrata tramite le rappresentanze sindacali. Permessi sindacali non retribuiti[Torna su]
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto anche a permessi non retribuiti per partecipare a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale. I permessi sindacali non retribuiti possono essere concessi per non meno di otto giorni l'anno. Richiesta di permessi sindacali non retribuiti[Torna su]
Anche i permessi sindacali non retribuiti vanno richiesti per iscritto al datore di lavoro tramite le rappresentanze sindacali aziendali, ma il preavviso, in questo caso, è di regola di tre giorni. Chi può godere dei permessi sindacali[Torna su]
In ogni caso va specificato che non tutti i lavoratori possono beneficiare dei permessi sindacali e che non è sufficiente neanche essere iscritti al sindacato. I permessi, infatti, spettano solo:
La giurisprudenza sui permessi sindacali[Torna su]
In materia di permessi sindacali, possiamo segnalare la recente sentenza numero 20037/2019 della Corte di cassazione, che ha ammesso la possibilità delle amministrazioni pubbliche di recuperare le ore di permesso sindacale fruite in eccesso dai propri dipendenti. Tra le pronunce meno recenti, merita un cenno la sentenza della Corte di cassazione numero 454/2003, nella quale si legge che "il diritto ai permessi sindacali è pieno e incondizionato, ed esclude ogni potere discrezionale di autorizzazione o concessione da parte del datore di lavoro, nonché ogni condizionamento del diritto ad esigenze sindacali". |
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