Data: 01/08/2019 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – I rappresentanti sindacali hanno diritto, in base a quanto disposto dagli articoli 23 e 24 dello Statuto dei lavoratori, di godere di permessi retribuiti per poter svolgere l'attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Permessi sindacali retribuiti

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I permessi sindacali possono essere retribuiti o non retribuiti.

Salvo previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, i permessi sindacali retribuiti variano, nella loro consistenza, a seconda delle dimensioni dell'impresa.

In particolare:

  • nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui è costituita ogni singola rappresentanza sindacale ha diritto ai permessi retribuiti un dirigente, per almeno un'ora all'anno per ciascun dipendente
  • nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui è costituita ogni singola rappresentanza sindacale, ha diritto ai permessi retribuiti un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, per almeno otto ore mensili
  • nelle unità produttive che occupano un numero superiore di dipendenti della categoria per cui è costituita ogni singola rappresentanza sindacale, ha diritto ai permessi retribuiti un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, in aggiunta al numero minimo di cui al precedente punto, per almeno otto ore mensili.

Richiesta di permessi sindacali retribuiti

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I permessi sindacali retribuiti vanno richiesti per iscritto. In particolare, la domanda va rivolta al datore di lavoro con un preavviso di 24 ore e deve essere inoltrata tramite le rappresentanze sindacali.

Permessi sindacali non retribuiti

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I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto anche a permessi non retribuiti per partecipare a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale.

I permessi sindacali non retribuiti possono essere concessi per non meno di otto giorni l'anno.

Richiesta di permessi sindacali non retribuiti

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Anche i permessi sindacali non retribuiti vanno richiesti per iscritto al datore di lavoro tramite le rappresentanze sindacali aziendali, ma il preavviso, in questo caso, è di regola di tre giorni.

Chi può godere dei permessi sindacali

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In ogni caso va specificato che non tutti i lavoratori possono beneficiare dei permessi sindacali e che non è sufficiente neanche essere iscritti al sindacato.

I permessi, infatti, spettano solo:

  • ai componenti delle RSU
  • ai dirigenti dei terminali associativi abilitati a partecipare alla contrattazione collettiva
  • ai dirigenti che fanno parte degli organismi direttivi delle confederazioni.

La giurisprudenza sui permessi sindacali

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In materia di permessi sindacali, possiamo segnalare la recente sentenza numero 20037/2019 della Corte di cassazione, che ha ammesso la possibilità delle amministrazioni pubbliche di recuperare le ore di permesso sindacale fruite in eccesso dai propri dipendenti.

Tra le pronunce meno recenti, merita un cenno la sentenza della Corte di cassazione numero 454/2003, nella quale si legge che "il diritto ai permessi sindacali è pieno e incondizionato, ed esclude ogni potere discrezionale di autorizzazione o concessione da parte del datore di lavoro, nonché ogni condizionamento del diritto ad esigenze sindacali".


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