Data: 07/08/2019 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il c.d. "Codice Rosso", ovvero la legge n. 69/2019, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio.

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Le novità introdotte dal provvedimento entreranno in vigore a partire dal prossimo 9 agosto. Tra quelle maggiormente rilevanti in ambito di diritto penale sostanziale, oltre che processuale, emergono l'introduzione di nuovi reati nonché alcuni significativi aggravamenti di pena per reati già contemplati all'interno del codice penale.

Codice Rosso: pene aumentate

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Per i colpevoli di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) la reclusione, anziché "da cinque a dieci anni", sarà "da sei a dodici anni", sanzione aumentata di un terzo qualora si incorra in una delle aggravanti prevista dall'art. 609-ter. Per la violenza sessuale di gruppo (cfr. art. 609-octies c.p.), invece, si rischia la reclusione da 8 a 14 anni anziché da 6 a 12 anni come previsto in precedenza.

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Una forbice sanzionatoria dilatata rispetto a quella attuale è prevista anche nei confronti di coloro che si rendano colpevoli del reato di cui all'art. 572 c.p., ovvero "Maltrattamenti contro familiari o conviventi": la reclusione, anziché da due a sei anni, sarà da tre a sette anni.

Inoltre, la pena verrà aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ex legge n. 104/92, ovvero sia commesso con armi.

Stalking più severo

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Più gravosa anche la pena prevista per il reato di "atti persecutori" di cui all'art. 612-bis del codice penale. In caso di stalking si rischia una pena detentiva da un anno a sei anni e sei mesi anziché da sei mesi a cinque anni.

Codice Rosso: i nuovi reati

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Tra le nuove (ben 4) fattispecie delittuose introdotte dal "Codice Rosso", quella che ha destato un particolare interesse già durante la fase di discussione e approvazione del provvedimento è sicuramente quella disciplinata dall'art. art. 612-ter, ovvero la "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

La norma, infatti, si rivolge contro i colpevoli del c.d. "revenge porn", ovvero coloro che inviano, consegnano, cedono, pubblicano o diffondono immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

La condotta perseguita dalla legge non è solo quella di chi tali immagini o video abbia realizzato o sottratto, ma anche quella di chi li abbia ricevuti e continui a "farli girare", inoltre scatta un'aggravante qualora i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Trova spazio nel codice penale (all'art. 583-quinquies) anche il reato di "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", commesso da chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. La pena sarà quella della reclusione da otto a quattordici anni.

Scatta la reclusione da uno a cinque anni, invece, per il reato di "Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis c.p.) commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o un'unione civile. Stessa pena qualora sussista un abuso delle relazioni familiari, domestiche o lavorative o dell'autorità, mentre la reclusione è da 2 a 7 anni se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Infine, per la "Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" (art. 387-bis) si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni.



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