Data: 03/08/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Possibilità di chiedere il riporto, che proroga la durata del foglio rosa, per consentire a chi deve prendere la patente, di non dover ripetere l'esame di teoria, se la prova pratica non viene superata positivamente nel temine di sei mesi. Questo a grandi linee il contenuto della circolare n. 24583 del 30 luglio 2019 (sotto allegata) del Direttore della motorizzazione civile.

Proroga foglio rosa

La circolare n. 24583/2019 (sotto allegata) emessa il 30 luglio dal Direttore generale della Motorizzazione civile viene emessa per risolvere il problema dei ritardi dei suoi uffici, attraverso la proroga del foglio rosa, senza bisogno di presentare un nuovo certificato medico.

Molti studenti, in procinto di prendere la patente di guida nei mesi scorsi infatti, non solo hanno dovuto ripetere l'esame di teoria, ma si sono anche visti sfumare la possibilità di sostenere la parte pratica dell'esame di guida nei termini di scadenza del foglio rosa, a causa delle lunghe liste di attesa.

Questo perché, chi vuole prendere la patente, come previsto dall'art 122 del Codice della Strada, deve sostenere l'esame nel termine di sei mesi da quando gli viene rilasciato il foglio rosa. Nel caso in cui non riesca a completare la procedura nel termine previsto, non solo è costretto a ripetere l'esame di teoria, ma deve anche rifare la visita medica e presentare il relativo certificato.

Un bel problema, visto che da anni ormai la Motorizzazione civile è in carenza di organico e non può procedere a nuove assunzioni.

Riporto del foglio rosa, le condizioni

Da qui la circolare n. 24583/2019 che prevede la possibilità di chiedere presso l'ufficio in cui è stato sostenuto l'esame di teoria il riporto, ovvero un nuovo foglio rosa in cui viene riportato l'esito positivo dell'esame di teoria, che concede quindi più tempo per dare la parte pratica della prova, che comunque non può essere sostenuta prima del decorso di un mese dal rilascio dell'autorizzazione.

Richiesta che però, come emerge dalla circolare, è sottoposta a precise condizioni, visto che può essere avanzata:

  • per una sola volta;
  • entro e non oltre il secondo mese dalla scadenza della precedente autorizzazione;
  • per la stessa categoria di patente.


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