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Data: 05/08/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi![]() Genesi del d.d.a.[Torna su] Se l'Autorità amministrativa arriva a tanto, evidentemente è perché ritiene che il procedimento penale dove risulta direttamente o indirettamente coinvolto l'interessato riguarda reati gravi, come tali idonei ad incidere sull'affidabilità del soggetto circa l'uso lecito delle armi. Oppure anche perché, a suo giudizio, l'insieme delle risultanze istruttorie denota una situazione personale e di relazioni sociali che non offrono garanzia di affidabilità al buon uso di armi. Queste ragioni, qui esposte in sintesi e relative ad un caso affrontato e favorevolmente risolto dal Tar Reggio Calabria con la sentenza n. 495/2019, per la verità sono abbastanza ricorrenti nei numerosi provvedimenti prefettizi di divieto che, di anno in anno, vengono emessi dall'Amministrazione nel nostro Paese. Cosa fare[Torna su] Ma allora, in concreto, cosa può fare il destinatario del divieto? La prima cosa che può fare è esaminare il provvedimento prefettizio per capire se è realmente motivato, oppure non lo è. In altri termini: l'interessato si deve chiedere se il potere della Prefettura sia stato esercitato correttamente. Si tratta di un potere discrezionale, è vero, come tale molto ampio: tuttavia è pur sempre un potere da esercitare nel rispetto di una regola basilare: la spiegazione chiara delle ragioni del divieto. Quindi, nel caso in cui l'analisi del d.d.a. porti alla conclusione che questo non da atto degli elementi dai quali desumere l'inaffidabilità, allora è consigliabile la presentazione del ricorso nel termine di legge. In pratica[Torna su] Laddove la presunta qualità di indagato non trovi riscontro negli atti, o non si sa bene quale sia il reato di cui si parla e che dovrebbe teoricamente far scattare l'allarme per l'affidabilità, sarà bene rivolgersi alla Magistratura amministrativa con la guida di un legale che tratti abitualmente la materia. Con il ricorso bisognerà chiedere: 1) l'annullamento del divieto irrogato, in quanto carente nell'istruttoria e nella motivazione finale; 2) la condanna alle spese del Ministero dell'Interno e Prefettura. Altre informazioni? Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com |
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