Data: 10/08/2019 15:00:00 - Autore: Vittorio Corasaniti

Con decisione del 26 luglio 2019 (sotto allegata), la Direzione Generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI della Commissione Europea (in seguito: DG-GROW) ha archiviato la denuncia inerente le prove scritte per l'accesso alla professione forense e la lesione della direttiva 2006/123/CE, rinviando alla Direzione Generale della concorrenza la decisione in merito alla lesione dell'art. 107 TFUE sul divieto di aiuti di stato attuati dai giudici amministrativi e costituzionali autori dei codici commentati e coordinatori di scuole in preparazione all'esame.

Commissione Ue: auspicio riforma esame avvocato

Sotto il primo profilo, pur "prendendo atto dell'auspicio che le autorit� italiane effettuino una riforma dell'esame di idoneit� per l'accesso alla professione di avvocato", la DG-GROW non ha ritenuto che detto esame debba essere una procedura trasparente ai sensi degli artt. 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE poich�, a suo dire, "tali disposizioni si applicano ai regimi di autorizzazione relativi all'accesso a un'attivit� di servizi", lasciando intendere che la professione di avvocato non rientri tra tali attivit� e nonostante il considerando (39) della direttiva preveda espressamente che "la nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni [...] ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attivit�, di essere iscritto in un albo professionale [...] o di ottenere una tessera professionale".

La DG-GROW ha altres� considerato alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2002 (precedente quindi alla direttiva 2006/123/CE) che l'esame di avvocato non leda i principi di non discriminazione e proporzionalit�, nonostante la IV Sez. del Consiglio di Stato abbia di fatto abolito il principio di meritocrazia e leso il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, stabilendo che "in tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame � espressione di ampia e qualificata discrezionalit� tecnica il cui concreto esercizio pu� essere soggetto al sindacato di legittimit� del giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicit�, con riferimento ad ipotesi di erroneit� o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti" (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2017, n. 973).

Divieto di aiuti di Stato: rinvio alla direzione generale concorrenza

Sotto il secondo profilo, invece, la DG-GROW ha preferito rinviare alla Direzione Generale della Concorrenza (altro organo della Commissione Europea) la decisione in merito al divieto di aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, considerato che tra i commissari d'esame e i giudici amministrativi e costituzionali che hanno di fatto inficiato l'effettivit� del ricorso giurisdizionale avverso la decisione delle commissioni esaminatrici vi sono anche gli autori dei codici commentati venduti per sostenere l'esame, i coordinatori e gli insegnanti delle scuole giuridiche in preparazione alle prove scritte.

In questo senso, la DG concorrenza dovr�, tra l'altro, stabilire se la costante proroga delle nuove e pi� trasparenti modalit� d'esame previste nella legge 247/2012 e le sentenze pilota n. 175/2011 della Corte Costituzionale e n. 7/2017 del Consiglio di Stato costituiscano un aiuto di stato implicito alle case editrici dei codici commentati e alle scuole giuridiche in preparazione alle prove scritte per l'accesso alla professione forense.


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