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Data: 10/08/2019 15:00:00 - Autore: Vittorio Corasaniti Con decisione del 26 luglio 2019 (sotto allegata), la Direzione Generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI della Commissione Europea (in seguito: DG-GROW) ha archiviato la denuncia inerente le prove scritte per l'accesso alla professione forense e la lesione della direttiva 2006/123/CE, rinviando alla Direzione Generale della concorrenza la decisione in merito alla lesione dell'art. 107 TFUE sul divieto di aiuti di stato attuati dai giudici amministrativi e costituzionali autori dei codici commentati e coordinatori di scuole in preparazione all'esame. Commissione Ue: auspicio riforma esame avvocatoSotto il primo profilo, pur "prendendo atto dell'auspicio che le autorità italiane effettuino una riforma dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di avvocato", la DG-GROW non ha ritenuto che detto esame debba essere una procedura trasparente ai sensi degli artt. 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE poiché, a suo dire, "tali disposizioni si applicano ai regimi di autorizzazione relativi all'accesso a un'attività di servizi", lasciando intendere che la professione di avvocato non rientri tra tali attività e nonostante il considerando (39) della direttiva preveda espressamente che "la nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni [...] ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale [...] o di ottenere una tessera professionale". La DG-GROW ha altresì considerato alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2002 (precedente quindi alla direttiva 2006/123/CE) che l'esame di avvocato non leda i principi di non discriminazione e proporzionalità, nonostante la IV Sez. del Consiglio di Stato abbia di fatto abolito il principio di meritocrazia e leso il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, stabilendo che "in tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti" (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2017, n. 973). Divieto di aiuti di Stato: rinvio alla direzione generale concorrenzaSotto il secondo profilo, invece, la DG-GROW ha preferito rinviare alla Direzione Generale della Concorrenza (altro organo della Commissione Europea) la decisione in merito al divieto di aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, considerato che tra i commissari d'esame e i giudici amministrativi e costituzionali che hanno di fatto inficiato l'effettività del ricorso giurisdizionale avverso la decisione delle commissioni esaminatrici vi sono anche gli autori dei codici commentati venduti per sostenere l'esame, i coordinatori e gli insegnanti delle scuole giuridiche in preparazione alle prove scritte. In questo senso, la DG concorrenza dovrà, tra l'altro, stabilire se la costante proroga delle nuove e più trasparenti modalità d'esame previste nella legge 247/2012 e le sentenze pilota n. 175/2011 della Corte Costituzionale e n. 7/2017 del Consiglio di Stato costituiscano un aiuto di stato implicito alle case editrici dei codici commentati e alle scuole giuridiche in preparazione alle prove scritte per l'accesso alla professione forense. |
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