Data: 07/08/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato impugna il provvedimento con il quale l'amministrazione ha inflitto la sanzione disciplinare della riduzione di 1/30 di stipendio.
Pare, infatti, che questi non abbia rispettato le fasce orarie di reperibilitą, risultando assente ad una visita fiscale e non essendosi presentato alla visita ambulatoriale.

Il caso

Per l'esame della vicenda il ricorrente si rivolge al Tar di Milano, il cui Collegio si esprime con la sentenza n. 1624/2019 pubblicata il 15.07.19, a lui favorevole.
Vediamo in sintesi come la questione č stata affrontata e portata a soluzione.

La tesi del dipendente

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L'interessato rileva che il giorno della visita fiscale non risultava assente per malattia, ma in aspettativa per infermitą.
Situazione che, secondo la ricostruzione difensiva prospettata nel ricorso, determina l'applicazione della diversa disciplina prevista dall'art. 68 D.P.R. n. 3/57, in forza della quale il dipendente deve essere avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo, potendosi far assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 D.P.R. 868/57).
La conseguenza che ne ricava č che la visita fiscale per quel giorno non poteva essere effettuata, venendo cosģ a mancare l'elemento presupposto per il rilievo in sede disciplinare.

La tesi del Ministero

Il Ministero dell'Interno rispetto al giudizio proposto non ha preso una posizione specifica e chiara a tutela dei propri interessi, ma si č limitato ad una costituzione nella causa cosiddetta di "mera forma".

La motivazione del Tar

Il provvedimento della Questura č basato sul fatto che il ricorrente non ha rispettato le fasce orarie di reperibilitą, essendo risultato assente alla visita fiscale; presupposto della contestazione e della sanzione č che egli stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario per malattia.
Sennonchč, dagli atti depositati emerge che il dipendente si trovava in aspettativa per infermitą, istituto che di per sč soggiace ad una differente disciplina rispetto al congedo straordinario per malattia.
Pertanto, riqualificando l'istituto e la norma applicabile, il ricorrente era in aspettativa per infermitą e, per conseguenza, doveva essere avvisato della visita.
In questo modo viene dunque meno il presupposto oggettivo dell'illecito disciplinare, basato sulla erronea qualificazione dell'istituto da parte del Ministero, il quale per sbaglio ha ritenuto che il dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.
In conclusione: il provvedimento viene annullato e il Ministero dell'Interno condannato alle spese di lite.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
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