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Data: 07/08/2019 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il medico di turno che non si reca in un hotel per visitare otto ospiti che si stanno sentendo male, nonostante la richiesta di intervento dell'albergatore, commette il reato di cui all'articolo 328, comma 1, del codice penale che, tra le altre cose, punisce chi rifiuta un atto dovuto per ragioni di sanità, se questo deve essere compiuto senza ritardo. Gli obblighi del medico di guardia[Torna su]
Come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 34535/2019 qui sotto allegata, l'obbligo del medico di guardia di effettuare la visita domiciliare richiestagli, in casi come questo, trova la sua fonte nell'articolo 13 del d.p.r. n. 41/1991, che impone a tale sanitario di restare a disposizione per eseguire gli interventi domiciliari che gli sono richiesti a livello territoriale e, durante il suo turno, di eseguire al più presto gli interventi che gli vengono richiesti direttamente dagli utenti. La discrezionalità del medico[Torna su]
Chiaramente, il medico di guardia ha sempre la facoltà di valutare la necessità o meno di visitare il paziente che faccia richiesta di intervento domiciliare, sulla base della sintomatologia che gli è riferita. Tuttavia, per la Corte, "tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice … onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri". Rifiuto d'atti d'ufficio[Torna su]
E se, all'esito di tale sindacato, risulta che il rifiuto del sanitario non sia giustificato ma si presenti come il frutto di una "persuasione a priori della "enfatizzazione" dei sintomi denunciati dal paziente", del tutto scollegato dai "basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili", il medico è chiamato a rispondere del reato di rifiuto di atti d'ufficio. |
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