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Data: 09/08/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il medico addetto al pronto soccorso che non rileva l'esistenza di una frattura del collo femorale di una paziente, nonostante due esami radiografici nettamente positivi, il referto clinico conforme dei medici del servizio 118 e la sintomatologia del paziente stesso, pone in essere una violazione delle regole di prudenza e diligenza alle quali deve attenersi ogni sanitario del reparto. La sentenza della CassazioneCon questa argomentazione, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 35660/2019 (sotto allegata), ha respinto il ricorso proposto da un medico avverso il rigetto dell'istanza di revisione della sentenza con la quale era stato condannato per omicidio colposo di una paziente, per non aver adeguatamente valutato la portata delle lesioni dalla stessa riportate a seguito di un'aggressione e aver così inciso sul determinismo causale della morte avvenuta per atelettasia polmonare indotta dal prolungato allettamento della vittima. Il sanitario, dinanzi alla Corte, aveva tentato di rilevare che il giudice del merito, nel giudicare la sua condotta, non aveva considerato adeguatamente i criteri tecnico-giuridici che servono a individuare i compiti specifici dei tecnici radiologi, che attribuirebbero solo a questi ultimi il compito di refertare i relativi esami. Sulla base di tale considerazione, il giudice avrebbe dovuto giustificare la condotta della ricorrente sotto il profilo dell'insussistenza di un dovere di corretta refertazione di radiografie che non era tenuta a esaminare. Medico di pronto soccorso colpevolePer la Cassazione, però, si tratta di un errore di diritto non emendabile attraverso la revisione (che è il mezzo al quale la parte aveva fatto ricorso nel caso di specie), ma solo in sede endoprocedimentale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Per tale ragione, il medico di pronto soccorso resta colpevole per non aver valutato adeguatamente le radiografie della paziente, nonostante non sia uno specialista radiologo. |
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