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Data: 08/08/2019 09:00:00 - Autore: Domande e Risposte Per i servizi offerti dagli stabilimenti balneari, ad esempio il noleggio dell'ombrellone stagionale, ma anche di cabine, sdraio o lettini, è obbligatorio per legge il rilascio della ricevuta fiscale o della fattura?
Stabilimenti balneari, obblighi fiscali[Torna su] A partire dal 17 settembre 2011, anche gli stabilimenti balneari sono tenuti ad emettere, di norma all'atto del pagamento del corrispettivo, la ricevuta fiscale oppure lo scontrino fiscale, nonché, a richiesta del cliente, la fattura immediata. Infatti, l'art. 2, comma 36-vicies, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito in legge n. 148/2011) ha abrogato la lettera rr), dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 696/1996, che prevedeva l'esenzione dall'obbligo di emissione della certificazione fiscale per le prestazioni di servizi di spiaggia rese dai concessionari demaniali marittimi. La conseguenza è stata quella di aver reso obbligatorio il rilascio dello scontrino e/o della ricevuta fiscale o della fattura da parte degli stabilimenti balneari italiani. Le attività soggette all'obbligo di certificazione potranno, dunque, essere molteplici. A titolo esemplificativo si pensi al servizio di ingresso, affitto cabine, ombrelloni, lettini e per l'uso delle strutture presenti all'interno dello stabilimento. Gli stabilimenti balneari sono tra le categorie esentate dall'obbligo di scontrino elettronico, ma solo limitatamente ai servizi relativi alla balneazione, non dunque per la somministrazione di alimenti e bevande o delle altre attività non connesse alla principale. Ricevuta fiscale o fattura: quando vengono rilasciate?[Torna su] In via generale, per le attività soggette alla certificazione, la ricevuta fiscale viene rilasciata al momento del pagamento del corrispettivo al termine della prestazione. Sul punto, le associazioni di settore e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti. Ad esempio, per i "pacchetti di servizi" (ingresso, affitto di cabine, spogliatoio, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, campi sportivi, ecc.) il cui corrispettivo è comprensivo di tutte le strutture presenti all'interno dello stabilimento balneare (piscina, parcheggio, giochi, attrazioni varie, servizi igienici, ecc.) lo scontrino e/o ricevuta fiscale dovranno essere emessi all'atto del pagamento del corrispettivo totale o parziale da parte del cliente e, in ogni caso, al momento dell'ultimazione della prestazione. Per i servizi giornalieri e periodici (settimanale, quindicinale, mensile, stagionale), lo scontrino e/o ricevuta fiscale dovranno, invece, essere emessi nel momento in cui si effettua il versamento del corrispettivo da parte del cliente. Se il corrispettivo è versato con acconti e successivo saldo, scontrino e/o ricevuta fiscale dovranno essere emessi nel momento del pagamento del corrispettivo parziale da parte del cliente, fermo restando l'obbligo del rilascio di una ulteriore documentazione all'atto del pagamento del residuo a saldo. Per la locazione di beni mobili (pattini, pedalò, canoe, imbarcazioni leggere, moto d'acqua), invece, la ricevuta fiscale dovrà essere emessa al momento della consegna del bene e, quindi, prescindendo dal versamento iniziale o finale del corrispettivo da parte del cliente; ugualmente per le altre attrezzature (cabine, ombrelloni, lettini, ecc ….) qualora vengano locati singolarmente e senza che nel prezzo corrisposto siano inclusi i servizi generali. Pagamenti e sanzioni[Torna su] Si rammenta che, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, non sarà possibile il versamento in contanti, né gli stabilimenti potranno accettare, pagamenti unitari o frazionati in maniera artificiosa per cifre superiori a € 2.999,99, per le quali sarà ammissibile, invece, l'uso di moneta elettronica o con modalità di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, ecc.). Per la mancata emissione di ricevuta e/o fattura, inoltre, gli stabilimenti rischiano pesanti sanzioni, non solo pecuniarie, che possono giungere fino alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, oppure della sospensione all'esercizio dell'attività stessa. |
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