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Data: 10/08/2019 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Lo scorso 5 agosto il Senato della Repubblica ha votato definitivamente l'approvazione del d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni del c.d. Decreto Sicurezza bis promosso dal Ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini. Leggi anche Decreto sicurezza bis è legge: ecco cosa prevede
Decreto Sicurezza bis: le novità[Torna su] Il D.L. n. 53/2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, è balzato agli onori delle cronache in particolare per il pugno duro in materia di contrasto all'immigrazione, con misure particolarmente gravose nei confronti delle ONG e di coloro che non ottemperano alle limitazioni o ai divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione (multe fino a un milione di euro, confisca e distruzione della nave e così via) Il provvedimento, in realtà, reca molte altre innovazioni in ambito di sicurezza pubblica, tra cui anche una prescrizione rivolta ai gestori delle strutture ricettive per quanto riguarda i termini di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate. Strutture ricettive e obblighi di comunicazione[Torna su] I nuovi termini sono previsti dall'art. 5 del Decreto Sicurezza bis, norma che è stata ritoccata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e che va a incidere sul Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931). Nel dettaglio, il T.U. prevede l'obbligo per una serie di soggetti di comunicare le generalità delle persone alloggiate alle Questure territorialmente competenti entro precisi termini, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax. In particolare, l'obbligo vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte) nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma. Questi soggetti potranno dare alloggio esclusivamente a persone in possesso di carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Strutture ricettive: nuovi termini per comunicare le generalità degli ospiti[Torna su] Sino ad oggi, la normativa ha previsto che la trasmissione dei dati relativi alle persone alloggiate dovesse avvenire entro le 24 ore successive all'arrivo degli ospiti. In caso di soggiorni inferiori alle 24 ore, invece, è stato previsto che la trasmissione delle c.d. "schedine alloggiati" dovesse avvenire immediatamente, all'arrivo stesso. Il Decreto Sicurezza Bis ha modificato quest'ultimo passaggio prevedendo che, per i soggiorni non superiori a un giorno, la comunicazione suddetta debba avvenire entro sei ore dall'arrivo delle persone alloggiate. Per i soggiorni di durata superiore resta, dunque, il termine previgente. L'entrata in vigore della disposizione è subordinata all'adozione di un decreto del Ministero dell'interno che si occuperà di integrare le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. L'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione entro 6 ore per i soggiorni di durata inferiore alle 24 ore è dunque differita: avverrà solo trascorsi 90 giorni dopo la pubblicazione del summenzionato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. |
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