Data: 09/08/2019 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Da oggi 9 agosto è in vigore il Codice Rosso, legge n. 69 del 19 luglio 2019 (sotto allegata), che attraverso importanti modifiche soprattutto al codice penale e al codice di procedura penale, si pone l'obiettivo d'introdurre strumenti più efficaci e rapidi in favore delle donne e dei minori vittime di violenza domestica e di genere, senza trascurare l'ulteriore finalità di recuperare i condannati che si sono macchiati di questi reati.

Legge Codice rosso in vigore: cosa cambia

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In vigore da oggi il Codice Rosso, legge n. 69/2019 sulla violenza domestica e di genere. Tante le novità in materia, tra le quali si segnalano l'obbligo per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Polizia penitenziaria, di frequentare corsi finalizzati alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere, stanziamenti per i minori orfani di crimini domestici e percorsi di reinserimento per i condannati per reati di violenza e maltrattamento. Molte le novità introdotte nel codice penale e di procedura penale. Vediamo le più importanti.

Le principali novità procedurali

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Le novità introdotte nel codice di procedura penale si pongono la finalità di accelerare il procedimento nella fase di acquisizione della notizia di reato e di assunzione delle informazioni.

Viene estesa ai reati di violenza domestica e collegati, la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 347 c.p.p. che impone alla polizia giudiziaria l'obbligo di comunicare immediatamente la notizia di reato, quando sussistono ragioni di urgenza.

Attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 362 co. 1 bis c.p.p si dispone che, in relazione ai reati di violenza domestica e di genere il Pm debba assumere "informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa."

Obbligo inoltre di trasmettere i provvedimenti che applicano, revocano o sostituiscono misure cautelari, così come quelli che archiviano o dispongono la conclusione delle indagini preliminari al giudice competente nella causa di separazione, divorzio o affidamento dei figli minori.

Le novità nel codice penale

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Per quanto riguarda le novità del codice penale le norme più significative sono senza dubbio quelle che introducono due nuove fattispecie, quella che punisce chi costringe al matrimonio una persona e quella sulla nuova fattispecie di reato di lesioni permanenti al viso punito con la reclusione fino a 14 anni.

Con l'introduzione dell'art. 387 c.p., chi viola gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati.

Più tutela per i minori che assistono ai reati di violenza domestica e di genere, considerati anch'essi persone offese. Reato di maltrattamento aggravato se commesso in danno di minori, donne in stato di gravidanza e disabili.

Reclusione fino a 6 anni e multe fino a 15.000 euro per chi diffonde video o immagini sessualmente esplicite, pena aumentata se a commettere tali reati è il coniuge, anche separato o divorziato, o persona legata da una relazione affettiva o se il fatto è commesso con mezzi informatici e telematici.

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