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Data: 11/08/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nella seduta del 6 agosto 2019, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge che assegna al Governo un'ampia delega in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Il provvedimento era già stato approvato a fine giugno dalla Camera dei Deputati, mentre l'ok a Palazzo Madama ha contato 154 voti favorevoli, 54 contrari e 52 astensioni. Il disegno di legge, composto da 10 articoli, contempla sei deleghe all'Esecutivo in materia di sport. Emerge la volontà di tutelare maggiormente le atlete donne e i dilettanti, ma anche di dar voce ai tifosi attraverso un organo consultivo in seno alle società. Non manca anche una particolare attenzione nei confronti degli impianti sportivi, dei lavoratori e di coloro che svolgono l'attività di rappresentanza degli atleti.
Riassetto CONI e disciplina di settore[Torna su] Il d.d.l. delega il Governo a riordinare il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la disciplina di settore: gli ambiti di attività del Coni dovranno essere definiti in coerenza con le novità introdotte dall'ultima legge di bilancio (n. 145/2018), unitamente a quelli delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con Ruolo del CONIIl CONI mantiene il ruolo di governo dell'attività olimpica, inoltre viene confermata la sua missione volta a incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Ancora, si prevede anche che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo. Niente scommesse su dilettantiViene, inoltre, consentita la possibilità di prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti. Più donne nello sportTra i criteri direttivi che dovranno ispirare l'attività dell'esecutivo emerge anche quello del sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai princìpi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006), garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli. Centri sportivi scolastici, disciplina del titolo sportivo e organo consultivo tifosi[Torna su] Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, potranno costituire un centro sportivo scolastico. Le stesse scuole si occuperanno di disciplinare il regolamento del centro sportivo, che ne disciplina altresì l'attività e le cariche associative, nonché la possibilità che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito. Il d.d.l. si sofferma anche sulla disciplina del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo dovranno essere effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. Per tutelare gli interessi dei tifosi, le società sportive dovranno prevedere la costituzione di un organo consultivo formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico. Professioni sportive: le novità[Torna su] Il d.d.l. delega al Governo anche il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Il testo riconosce il carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale. Rapporto di lavoro sportivoInoltre, dovrà essere riconosciuto il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico Ancora, è prevista l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta. Dovrà essere definita anche la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza. Al riordino e al coordinamento formale delle disposizioni di legge, si accompagna anche la volontà di riordinare la disciplina della mutualità nello sport professionistico e di riconoscere giuridicamente la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti. Minori: tutela salute e sicurezzaNon mancano cenni anche alla tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti e alla disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Animali e sport: tutelato il benessereInfine, il testo prevede che debba provvedersi a riordinare anche la normativa applicabile agli sport che prevedono l'impiego degli animali, avendo riguardo in particolare agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive. Rappresentanza degli atleti e delle società sportive[Torna su] Per garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo dovrà riordinare le disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Tra i criteri direttivi emerge quello della previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione, l'introduzione di norme per disciplinare i conflitti di interessi e garantire imparzialità e trasparenza nei rapporti tra atleti, società ed agenti e, infine, l'individuazione di modalità di svolgimento delle transazioni economiche. Misure idonee dovranno essere previste per garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi e dovrà essere anche definito un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti. Impianti sportivi: semplificazione e sicurezza[Torna su] L'ultima parte del d.d.l. si sofferma sul riordino e sulla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici. In particolare, dovranno essere adottati criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, nonché individuato un sistema che consente un preventivo accordo tra federazioni ed enti di promozione e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto. Nell'esercitare la delega, il Governo dovrà soffermarsi anche sulla somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport. Altri decreti dovranno occuparsi di riordinare le disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. Le parole d'ordine sono semplificazione e riduzione. Sport invernaliInfine, vengono dettati principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati. Emerge la volontà di estendere l'obbligo di utilizzo del casco anche superati i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista. Inoltre, si impone l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo. Ancora, si prevede di rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico e anche l'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo. Spazio anche alla revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità. |
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