Data: 11/08/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nella seduta del 6 agosto 2019, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge che assegna al Governo un'ampia delega in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonch� di semplificazione.

Il provvedimento era gi� stato approvato a fine giugno dalla Camera dei Deputati, mentre l'ok a Palazzo Madama ha contato 154 voti favorevoli, 54 contrari e 52 astensioni. Il disegno di legge, composto da 10 articoli, contempla sei deleghe all'Esecutivo in materia di sport.

Emerge la volont� di tutelare maggiormente le atlete donne e i dilettanti, ma anche di dar voce ai tifosi attraverso un organo consultivo in seno alle societ�. Non manca anche una particolare attenzione nei confronti degli impianti sportivi, dei lavoratori e di coloro che svolgono l'attivit� di rappresentanza degli atleti.

Riassetto CONI e disciplina di settore

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Il d.d.l. delega il Governo a riordinare il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la disciplina di settore: gli ambiti di attivit� del Coni dovranno essere definiti in coerenza con le novit� introdotte dall'ultima legge di bilancio (n. 145/2018), unitamente a quelli delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonch� dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con

Ruolo del CONI

Il CONI mantiene il ruolo di governo dell'attivit� olimpica, inoltre viene confermata la sua missione volta a incoraggiare e divulgare i princ�pi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

Ancora, si prevede anche che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivit� sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo.

Niente scommesse su dilettanti

Viene, inoltre, consentita la possibilit� di prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilit� di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle societ� che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti.

Pi� donne nello sport

Tra i criteri direttivi che dovranno ispirare l'attivit� dell'esecutivo emerge anche quello del sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformit� ai princ�pi del codice delle pari opportunit� tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006), garantendo la parit� di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Centri sportivi scolastici, disciplina del titolo sportivo e organo consultivo tifosi

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Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attivit� sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, potranno costituire un centro sportivo scolastico.
Le stesse scuole si occuperanno di disciplinare il regolamento del centro sportivo, che ne disciplina altres� l'attivit� e le cariche associative, nonch� la possibilit� che le attivit� sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

Il d.d.l. si sofferma anche sulla disciplina del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una societ� sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati.

La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo dovranno essere effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la societ� cedente.

Per tutelare gli interessi dei tifosi, le societ� sportive dovranno prevedere la costituzione di un organo consultivo formato da non meno di tre e non pi� di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla societ� sportiva, con sistema elettronico.

Professioni sportive: le novit�

Il d.d.l. delega al Governo anche il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonch� del rapporto di lavoro sportivo. Il testo riconosce il carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attivit� sportiva, quale strumento di miglioramento della qualit� della vita e della salute, nonch� quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.

Rapporto di lavoro sportivo

Inoltre, dovr� essere riconosciuto il principio della specificit� dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonch� del principio delle pari opportunit�, anche per le persone con disabilit�, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico
Ancora, � prevista l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivit� sportiva svolta. Dovr� essere definita anche la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
Al riordino e al coordinamento formale delle disposizioni di legge, si accompagna anche la volont� di riordinare la disciplina della mutualit� nello sport professionistico e di riconoscere giuridicamente la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Minori: tutela salute e sicurezza

Non mancano cenni anche alla tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivit� sportiva, alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti e alla disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societ� e associazioni sportive dilettantistiche.

Animali e sport: tutelato il benessere

Infine, il testo prevede che debba provvedersi a riordinare anche la normativa applicabile agli sport che prevedono l'impiego degli animali, avendo riguardo in particolare agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivit� sportive.

Rappresentanza degli atleti e delle societ� sportive

Per garantire imparzialit�, indipendenza e trasparenza nell'attivit� degli agenti sportivi, il Governo dovr� riordinare le disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societ� sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Tra i criteri direttivi emerge quello della previsione dei princ�pi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione, l'introduzione di norme per disciplinare i conflitti di interessi e garantire imparzialit� e trasparenza nei rapporti tra atleti, societ� ed agenti e, infine, l'individuazione di modalit� di svolgimento delle transazioni economiche.
Misure idonee dovranno essere previste per garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalit� della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi e dovr� essere anche definito un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati
dagli assistiti.

Impianti sportivi: semplificazione e sicurezza

L'ultima parte del d.d.l. si sofferma sul riordino e sulla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonch� della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli gi� esistenti, compresi quelli scolastici.
In particolare, dovranno essere adottati criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilit�, all'accessibilit� e alla redditivit� degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, nonch� individuato un sistema che consente un preventivo accordo tra federazioni ed enti di promozione e la possibilit� di affidamento diretto dell'impianto.
Nell'esercitare la delega, il Governo dovr� soffermarsi anche sulla somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport.
Altri decreti dovranno occuparsi di riordinare le disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. Le parole d'ordine sono semplificazione e riduzione.

Sport invernali

Infine, vengono dettati principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza pi� elevati. Emerge la volont� di estendere l'obbligo di utilizzo del casco anche superati i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista.
Inoltre, si impone l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo.
Ancora, si prevede di rafforzare l'attivit� di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico e anche l'attivit� informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.
Spazio anche alla revisione delle norme in modo da favorire la pi� ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilit�.

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