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Data: 12/08/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Niente prelievo straordinario sulle pensioni superiori a 100mila euro annui qualora la stessa sia ottenuta con il cumulo o con la totalizzazione e siano presenti uno o più periodi contributivi a carico delle Casse professionali. Lo ha precisato l'INPS della circolare n. 116/2019 (qui sotto allegata) nella quale sono stati forniti diversi chiarimenti in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua prevista dalla legge di bilancio per il 2019 (cfr. art. 1, commi da 261 a 268, L. n. 145/2018).
Riduzione trattamenti pensionistici[Torna su] La manovra ha previsto che, per il quinquennio 2019/2023, un taglio delle c.d. "pensioni d'oro", ovvero i "trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata". In particolare, la riduzione coinvolge le pensioni i cui importi, complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, che saranno ridotti del 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro. La riduzione sarà, invece: - del 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro; - del 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro: - del 35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro; - del 40% per la parte eccedente 500.000 euro. La riduzione è stata avviata a partire dal maggio scorso con il calcolo e, oltre al calcolo della riduzione mensile delle pensioni d'oro, l'Istituto ha anche calcolato il conguaglio dovuto per i primi mesi dell'anno e da recuperare in tre rate sugli importi versati a giugno, luglio e agosto. Niente tagli a pensioni da totalizzazione o cumulo con periodi contributivi alla Cassa professionale[Torna su] Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 62/2019, dalle pensioni sulle quali si applica l'aliquota percentuale di riduzione sono escluse quelle di invalidità, quelle ai superstiti e quelle a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonché le pensioni liquidate dalle Casse professionali. Nella Circolare di qualche giorno fa, ancora, l'INPS si è soffermato proprio su quest'ultima esclusione chiarendo di aver ricevuto ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: si chiarisce, in sostanza, che dalla riduzione in parola e dall'ambito applicativo della norma devono ritenersi escluse anche le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali. Per contro, invece, da ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali. Questo indirizzo, spiega l'INPS, si fonda proprio sul menzionato dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata. Pensioni d'oro e pensioni liquidate con cumulo periodi assicurativi[Torna su] In conclusione, ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell'individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, commi 239 e ss., della L. n. 228/2012 e dei d.lgs. n. 42/2006 e n. 184/1997): - non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione; - rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi. Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, conclude l'INPS, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019), ovvero le Pensioni erogate con Quota 100 previo cumulo. Niente riduzione per le pensioni contributive[Torna su] L'importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, inoltre, dovrà essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell'importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo. |
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