Data: 12/08/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Niente prelievo straordinario sulle pensioni superiori a 100mila euro annui qualora la stessa sia ottenuta con il cumulo o con la totalizzazione e siano presenti uno o pi� periodi contributivi a carico delle Casse professionali.

Lo ha precisato l'INPS della circolare n. 116/2019 (qui sotto allegata) nella quale sono stati forniti diversi chiarimenti in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua prevista dalla legge di bilancio per il 2019 (cfr. art. 1, commi da 261 a 268, L. n. 145/2018).

Riduzione trattamenti pensionistici

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La manovra ha previsto che, per il quinquennio 2019/2023, un taglio delle c.d. "pensioni d'oro", ovvero i "trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata".
In particolare, la riduzione coinvolge le pensioni i cui importi, complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, che saranno ridotti del 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro.
La riduzione sar�, invece:
- del 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro;
- del 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro:
- del 35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro;
- del 40% per la parte eccedente 500.000 euro.

La riduzione � stata avviata a partire dal maggio scorso con il calcolo e, oltre al calcolo della riduzione mensile delle pensioni d'oro, l'Istituto ha anche calcolato il conguaglio dovuto per i primi mesi dell'anno e da recuperare in tre rate sugli importi versati a giugno, luglio e agosto.

Niente tagli a pensioni da totalizzazione o cumulo con periodi contributivi alla Cassa professionale

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Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 62/2019, dalle pensioni sulle quali si applica l'aliquota percentuale di riduzione sono escluse quelle di invalidit�, quelle ai superstiti e quelle a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonch� le pensioni liquidate dalle Casse professionali.

Nella Circolare di qualche giorno fa, ancora, l'INPS si � soffermato proprio su quest'ultima esclusione chiarendo di aver ricevuto ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: si chiarisce, in sostanza, che dalla riduzione in parola e dall'ambito applicativo della norma devono ritenersi escluse anche le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali.

Per contro, invece, da ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non � presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo, spiega l'INPS, si fonda proprio sul menzionato dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

Pensioni d'oro e pensioni liquidate con cumulo periodi assicurativi

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In conclusione, ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell'individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, commi 239 e ss., della L. n. 228/2012 e dei d.lgs. n. 42/2006 e n. 184/1997):

- non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o pi� Casse professionali, ancorch� detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o pi� Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, conclude l'INPS, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019), ovvero le Pensioni erogate con Quota 100 previo cumulo.

Niente riduzione per le pensioni contributive

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L'importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, inoltre, dovr� essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell'importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Ne consegue che, negli ambiti cos� definiti, la riduzione non sar� applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.


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