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Data: 13/08/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Viene presentata un'istanza per ottenere il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale e il Prefetto la respinge, in quanto la persona interessata pare che non abbia i requisiti di affidabilità e buona condotta in ragione di una condanna in primo grado alla pena di anni 1 di reclusione, con pena sospesa, per reati fiscali. Il caso[Torna su] In sede di ricorso amministrativo avverso il diniego dell'amministrazione, il Tar Parma espone il suo parere accogliendo la lamentela dell'interessato per mezzo della sentenza n. 76/2019. Durante il percorso della causa amministrativa, la causa penale si chiude con una sentenza di archiviazione per intervenuta prescrizione. La decisione[Torna su] Ebbene, il Collegio del tribunale amministrativo si limita semplicemente a rilevare che non ogni condanna comporta una ripercussione immediata sul versante amministrativo della licenza per il porto d'armi. Si tratta, in effetti, di individuare quelle sole condanne e quei soli reati che siano in qualche modo significativi affinché si possa realmente considerare incrinata l'affidabilità e la buona condotta. Ora, la condanna a suo tempo riportata dalla persona nel caso della sentenza 76/19, non rientra nelle tassative norme del T.u.l.p.s. che inibiscono il rilascio della licenza. In pratica[Torna su] Quando il provvedimento dell'amministrazione è carente nella motivazione e, soprattutto, l'inaffidabilità del ricorrente viene desunta dal solo dato storico della sentenza di condanna, il diniego è annullabile mediante ricorso al Tar. Altre informazioni? Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com |
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