Data: 13/08/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Viene presentata un'istanza per ottenere il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale e il Prefetto la respinge, in quanto la persona interessata pare che non abbia i requisiti di affidabilità e buona condotta in ragione di una condanna in primo grado alla pena di anni 1 di reclusione, con pena sospesa, per reati fiscali.

Il caso

In sede di ricorso amministrativo avverso il diniego dell'amministrazione, il Tar Parma espone il suo parere accogliendo la lamentela dell'interessato per mezzo della sentenza n. 76/2019.
Durante il percorso della causa amministrativa, la causa penale si chiude con una sentenza di archiviazione per intervenuta prescrizione.

La decisione

Ebbene, il Collegio del tribunale amministrativo si limita semplicemente a rilevare che non ogni condanna comporta una ripercussione immediata sul versante amministrativo della licenza per il porto d'armi.
Si tratta, in effetti, di individuare quelle sole condanne e quei soli reati che siano in qualche modo significativi affinché si possa realmente considerare incrinata l'affidabilità e la buona condotta.
Ora, la condanna a suo tempo riportata dalla persona nel caso della sentenza 76/19, non rientra nelle tassative norme del T.u.l.p.s. che inibiscono il rilascio della licenza.

In pratica

Quando il provvedimento dell'amministrazione è carente nella motivazione e, soprattutto, l'inaffidabilità del ricorrente viene desunta dal solo dato storico della sentenza di condanna, il diniego è annullabile mediante ricorso al Tar.
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Avv. Francesco Pandolfi
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