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Data: 14/08/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 21228/2019 (sotto allegata) accoglie solo il primo motivo del ricorso presentato da un coniuge obbligato a pagare alla ex moglie un assegno divorzile di 300 euro. Il ricorso offre alla Suprema Corte l'occasione per ribadire e precisare alcuni dei criteri fissati dalla nota sentenza del 2017 e dalla SU del 2018 per il riconoscimento e la commisurazione dell'assegno di divorzio.
La vicenda processuale[Torna su]
Il giudice di secondo grado respinge l'appello avverso una sentenza del tribunale che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la disposizione, a carico di uno dei coniugi, di un assegno divorzile di euro 300. La Corte d'appello, nel confermare quanto deciso in primo grado osserva che:
Il soggetto obbligato ricorre in Cassazione, ma questa con ordinanza rinvia la causa in pubblica udienza per verificare la compatibilità della sentenza con i criteri fissati dalla SU n. 18287/2018 per la quale, la funzione riequilibratrice dell'assegno non deve ripristinare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma è finalizzata a riconoscere il contributo apportato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi. I criteri per la determinazione dell'assegno divorzile[Torna su]
Gli Ermellini con sentenza n. 21228/2019 accolgono solo in parte il ricorso, ricordando come la Cassazione n. 11504/2017 abbia abbandonato il criterio del tenore di vita ai fini della commisurazione dell'assegno divorzile spettante al coniuge più debole, per introdurre quello dell'autosufficienza del richiedente. La SU del 2018 ha poi integrato i principi formulati dalla sentenza del 2017 con ulteriori criteri di cui il giudice deve tenere conto nel riconoscere e commisurare l'entità dell'assegno divorzile, che conserva la sua funzione assistenziale, mentre in altri svolge un ruolo compensativo-perequativo. Ne consegue che, per la Cassazione, nell'esaminare la domanda di assegno il giudice deve valutare:
Il principio di diritto[Torna su]
"In definitiva il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita famigliare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione di contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale." Leggi anche: - Assegno di divorzio: la Cassazione spiega come si calcola - Avvocati matrimonialisti: riforma assegno divorzio "rivoluzione copernicana" |
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