Data: 14/08/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 21228/2019 (sotto allegata) accoglie solo il primo motivo del ricorso presentato da un coniuge obbligato a pagare alla ex moglie un assegno divorzile di 300 euro. Il ricorso offre alla Suprema Corte l'occasione per ribadire e precisare alcuni dei criteri fissati dalla nota sentenza del 2017 e dalla SU del 2018 per il riconoscimento e la commisurazione dell'assegno di divorzio.

La vicenda processuale

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Il giudice di secondo grado respinge l'appello avverso una sentenza del tribunale che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la disposizione, a carico di uno dei coniugi, di un assegno divorzile di euro 300. La Corte d'appello, nel confermare quanto deciso in primo grado osserva che:

  • durante il matrimonio la coppia godeva di un buon tenore di vita grazie al patrimonio immobiliare di cui disponeva, allo stipendio del marito, Ufficiale della Guardia di Finanza e alle entrate della moglie che, nei primi anni del matrimonio aveva svolto attivit� di parrucchiera, per poi dedicarsi solo alla famiglia;
  • si doveva accertare se la moglie potesse mantenere lo stesso tenore con i mezzi attuali e potenziali;
  • la donna non aveva oneri locativi da sostenere perch� proprietaria di diverse unit� immobiliari e poich� svolgeva attivit� di parrucchiera presso il proprio e il domicilio delle clienti;
  • i guadagni derivati da tale attivit� dovevano tuttavia dovevano considerarsi modesti, per cui la donna non poteva mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ragione per la quale aveva diritto all'assegno divorzile;
  • il marito doveva mantenere il figlio nato da una nuova relazione.

Il soggetto obbligato ricorre in Cassazione, ma questa con ordinanza rinvia la causa in pubblica udienza per verificare la compatibilit� della sentenza con i criteri fissati dalla SU n. 18287/2018 per la quale, la funzione riequilibratrice dell'assegno non deve ripristinare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma � finalizzata a riconoscere il contributo apportato dal coniuge economicamente pi� debole alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi.

I criteri per la determinazione dell'assegno divorzile

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Gli Ermellini con sentenza n. 21228/2019 accolgono solo in parte il ricorso, ricordando come la Cassazione n. 11504/2017 abbia abbandonato il criterio del tenore di vita ai fini della commisurazione dell'assegno divorzile spettante al coniuge pi� debole, per introdurre quello dell'autosufficienza del richiedente.

La SU del 2018 ha poi integrato i principi formulati dalla sentenza del 2017 con ulteriori criteri di cui il giudice deve tenere conto nel riconoscere e commisurare l'entit� dell'assegno divorzile, che conserva la sua funzione assistenziale, mentre in altri svolge un ruolo compensativo-perequativo.

Ne consegue che, per la Cassazione, nell'esaminare la domanda di assegno il giudice deve valutare:

  • se dopo il divorzio si � creata una situazione di "rilevante disparit� della situazione economico-patrimoniale";
  • se, rilevata una situazione di disparit�, il soggetto pi� debole versi in uno stato di non autosufficienza che non deve essere parametrata alla mera sussistenza, ma che deve tenere conto della situazione e del contesto in cui vive il richiedente;
  • se la condizione di rilevante disparit� non sia il frutto di decisioni endo familiari, di modo che alla fine del matrimonio uno dei due si potrebbe trovare in una situazione diversa da quella a cui avrebbe potuto ambire;
  • come irrilvenate lo squilibrio economico derivante dalla maggiore attitudine di uno due coniugi a produrre maggiore ricchezza;
  • la durata del matrimonio, l'et� del soggetto richiedente, il contributo alla formazione del patrimonio familiare e coniugale al fine di riconoscere all'assegno la sua funzione riequilibratrice, che deve mirare a mettere il coniuge debole nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio che gli � stato richiesto.
  • Altro elemento da considerare il regime patrimoniale scelto dai coniugi, che da solo potrebbe compensare la posizione di svantaggio del coniuge richiedente.
  • Senza dimenticare, nell'accordare l'assegno divorzile, la formazione di una nuova famiglia da parte di uno o di entrambi.

Il principio di diritto

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"In definitiva il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita famigliare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente pi� debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione di contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ci� assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale."

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