Data: 19/08/2019 15:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Dopo un anno dalla nascita di Conciliaweb, l'Autorità Garante per le Telecomunicazioni con la delibera n. 353/2019 e il regolamento A (sotto allegati), che va a sostituire quello allegato alla n. 203/18/CONS, introduce importanti novità per gli utenti che dovranno avvalersi, in caso di controversie con gli operatori telefonici, della predetta piattaforma telematica. Fin dal primo click potranno infatti farsi assistere da un avvocato o da un'associazione dei consumatori. Il procedimento telematico di per se è gratuito, fatte salve le richieste di rimborso o di compenso di associazioni e avvocati.

Ricorsi Conciliaweb con associazioni e avvocati dal primo click

Conciliaweb, la piattaforma telematica grazie alla quale gli utenti possono presentare gratuitamente ricorso all'Agcom contro gli operatori di telefonia, si rinnova grazie alla recente delibera n. 353/2019/Cons, che nell'allegato A contiene il "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" che va così a sostituire quello allegato alla delibera n. 203/18/CONS.

La novità più importante è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di farsi assistere sin dal primo click previsto per l'avvio della procedura su Conciliaweb da un'associazione dei consumatori iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo o da un soggetto accreditato, ovvero "le Associazione di consumatori e gli Avvocati iscritti all'Albo professionale registrati sulla piattaforma al fine di rappresentare i propri assistiti.".

Le ragioni delle modifiche

La nuova delibera n. 353/2019 è il risultato:

  • di quanto emerso durante la consultazione pubblica avviata con la delibera n. 126/19/CONS;
  • della "necessità di consentire agli utenti di poter accedere alle procedure telematiche, sin dalla fase di presentazione dell'istanza, anche per il tramite di soggetti terzi qualificati, preventivamente registrati sulla piattaforma e, dunque, immediatamente riconoscibili (c.d. "soggetti accreditati"), che ha reso necessario modificare il Regolamento per permettere anche a questi soggetti di accedere direttamente alla piattaforma;
  • del fatto che molte Associazioni, parti del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), hanno stipulato con i principali operatori di comunicazioni elettroniche protocolli di intesa al fine di rimettere le controversie a commissioni paritetiche composte da rappresentanti delle Associazioni e degli operatori e che questi organismi di negoziazione sono iscritti nell'elenco degli organismi ADR presso l' Autorità e sottoposti alla vigilanza di un Organo unitario di garanzia, promosso dalla stessa Autorità;
  • della "necessità di ridurre il carico di istanze gravati sulla piattaforma e garantire che il ricorso alle procedure paritetiche non risulti penalizzato dalla procedura telematica, che le Associazioni di consumatori presentino istanze di conciliazione in nome e per conto dei propri assistiti tramite la piattaforma Conciliaweb nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere alle procedure di negoziazione paritetica, di cui all'art. 141-ter del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo";
  • della volontà di migliorare ulteriormente la procedura telematica.
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