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Data: 14/08/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso del rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale l'amministrazione, se ritiene di optare per una diversa determinazione rispetto a quelle favorevoli adottate negli anni precedenti, deve dare adeguatamente conto, nella motivazione del diniego, del mutamento delle condizioni e dei presupposti di fatto e soggettivi che avevano dato luogo all'originario rilascio della licenza stessa e al suo successivo rinnovo. Le esigenze di difesa privataDetto in altri termini: quando le esigenze di difesa privata all'inizio sono state riconosciute esistenti, se non cambia nulla nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengono motivi ostativi all'uso dell'arma l'Amministrazione è chiamata a motivare in modo puntuale le ragioni dell'improvviso diniego, evidenziando perchè gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata fatta tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio. Il criterio elaborato dalla giurisprudenzaA ben vedere si tratta di un criterio giurisprudenziale assolutamente logico elaborato dal Consiglio di Stato, che tuttavia taluni tribunali italiani hanno faticato a recepire in occasione di alcune sentenze. Va detto però che, per esempio, il Tar per il Veneto si è pronunciato egregiamente sulla questione, accogliendo con la sentenza n. 811/2019 il ricorso presentato da una persona per l'annullamento del decreto prefettizio con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo per il rilascio di pistola per uso personale. Altre informazioni? Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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