Data: 15/08/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 20294/2019 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che quando due ex coniugi si accordano, attraverso lo scambio di email, sulle spese connesse alla vendita di un'auto ricadente in comunione dei bene, il giudice nell'interpretazione delle missive telematiche non può attenersi al solo dato letterale delle stesse, ma deve ricorrere anche al criterio sistematico sancito dall'art 1363 c.c. il quale dispone che "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto."

La vicenda processuale

P. M. ricorre per ottenere la cassazione della sentenza del Tribunale che, in riforma della pronuncia del giudice di pace, ha respinto la sua domanda finalizzata a ottenere da F.F, coniuge dal quale si è separata, la somma ulteriore di € 1500,00 (rispetto a quanto già le era stato versato) quale differenza del ricavato della vendita dell'autovettura ricadente nel regime di comunione legale. L'intimato resiste con controricorso. La donna impugna la sentenza del giudice d'appello sollevando 5 motivi di ricorso vertenti sull'interpretazione del carteggio telematico tra lei e l'ex marito relativo agli accordi intercorsi tra gli stessi. Per la ricorrente il giudice non avrebbe rispettato i criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.

Lo scambio di mail prova gli accordi tra gli ex sulle spese

La Cassazione, con ordinanza n. 20294/2019 accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso, considera assorbiti gli altri e rinvia al Tribunale territorialmente competente, in diversa composizione, per il riesame dei motivi accolti. Per la Corte, come giustamente rilevato dalla ricorrente, "nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti." (Cass. 16181/2017): ed è stato anche chiarito che sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (cfr. Cass. 10434/2006)."

Il Tribunale invece, nel caso di specie, ha erroneamente interpretato e confuso il contenuto di diverse e-mail scambiate tra le parti, violando così la normativa civilistica sull'interpretazione del contratto. Questo perché le mail scambiate tra i coniugi facevano riferimento sia alla suddivisione del ricavato della vendita dell'auto sia alle spese arretrate, relative a multe e bolli non pagati, somme che erano state sottratte dall'importo di spettanza della ex moglie, mentre l'accordo prevedeva che di questo avrebbero riparlato successivamente.

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