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Data: 17/08/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il MEF interviene con la risoluzione n. 2/DF (sotto allegata) del 6 agosto 2019 per chiarire che il termine per la presentazione delle dichiarazioni al 31 dicembre non vale per la TARI, ma solo per TASI e IMU. L'errore interpretativo avente ad oggetto il comma 684 dell'art 1 della legge 147/2013 e l'art. 3 ter del D.L n. 34/2019 ha fatto ritenere che la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre valesse anche per la TARI. Problema che ha causato la tardiva presentazione della dichiarazione TARI da parte dei contribuenti, che però possono rimediare entro il 28 settembre pagando la sanzione ridotta del 10%.
TARI: notizia errata sulla proroga al 31 dicembre[Torna su]
La diffusione della notizia relativa alla possibilità di presentare la dichiarazione TARI entro il nuovo termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza del presupposto impositivo è errata. Questa nuova regola vale solo per IMU e TASI Per la TARI resta fermo il termine del 30 giugno o quello diversamente stabilito dal Comune. A chiarirlo la risoluzione n. 2/Df del 6 agosto 2019 del MEF (sotto allegata) Errore interpretativo sulla proroga TARI[Torna su]
L'errore è il frutto della errata interpretazione sistematica di due norme:
Per cui, anche se il comma 684 art, 1 l. 147/2013 (richiamato dall'art 3 ter del DL n. 34/2019) indica il 31 dicembre come termine di presentazione della dichiarazione IUC (comprensiva di IMU, TASI e TARI) dalla lettura della rubrica e da quella dei commi 1 e 2 dell'art 3 ter del DL n. 34/2019 è chiaro che il termine del 31 dicembre si riferisce solo all'IMU e alla TASI. TARI con sanzione entro il 28 settembre[Torna su]
L'errore interpretativo ha quindi causato il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la dichiarazione TARI da parte dei contribuenti, che però potranno rimediare, presentando denuncia tardiva entro il 28 settembre 2019, ricorrendo al ravvedimento ordinario che concede ulteriori 90 giorni rispetto al termine di scadenza pagando una sanzione del 10%. |
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