Data: 18/08/2019 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con il decreto del 22 luglio 2019 (qui sotto allegato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all'aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entit�, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Aggiornamento per variazione indice ISTAT

� l'art. 139, comma 5, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) a prevedere che gli importi siano aggiornati annualmente con decreto del MISE in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.

In particolare, il Ministero � intervenuto per adeguare gli importi da ultimo aggiornati applicando una maggiorazione dello 0,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019.

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Si rammenta che, ai sensi del Codice delle assicurazioni private, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrit� psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivit� quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit� di produrre reddito.

Risarcimento danno biologico: i nuovi importi da aprile 2019

A decorrere dal mese di aprile 2019, pertanto, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, saranno aggiornati nelle seguenti misure:

- ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidit� di cui alla lettera a), ovvero quello a titolo di danno biologico permanente per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9%;
- quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilit� assoluta, di cui alla lettera b), a titolo di danno biologico temporaneo.

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