Data: 19/08/2019 10:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26/2019 ha, tra l'altro, disciplinato il c.d. riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

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Riscatto periodi non coperti da contribuzione: come funziona

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Potranno esercitare la facoltà di riscatto gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione,
Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

Il periodo da ammettere a riscatto

Il periodo di riscatto dovrà essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopracitate.
Si potranno riscattare, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019: il periodo di riscatto dovrà essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopra citate.

Il versamento

L'onere di riscatto potrà essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Non si potrà beneficiare della rateizzazione dell'onere qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; se ciò avviene nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Quando e come fare domanda

Essendo limitata al triennio 2019–2021, la domanda potrà quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021. Il riscatto potrà essere esercitato a domanda dall'assicurato, dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini, entro il secondo grado: l'onere versato sarà detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Solo per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto domanda di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell'assicurato. La domanda da parte del diretto interessato o suo superstite si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, potrà essere effettuata tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, le domande potranno essere presentate utilizzando il modulo AP135 disponibile online e sotto allegato.


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