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Data: 23/08/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Dopo l'apertura ai liberi professionisti del fondo per le vittime dei mancati pagamenti, al fine di ottenere finanziamenti agevolati per affrontare un inevitabile periodo di difficoltà, la circolare del Mise n. 312471 del 7 agosto 2019 (sotto allegata) riscrive le regole necessarie per presentare la domanda al Ministero, con regole in parte diverse per imprese e liberi professionisti.
Il Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti[Torna su]
Il Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti è stato istituito dall'articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificata dalla legge n. 58/ 2019 di conversione del decreto legge n. 34/2019. L'articolo 19-ter della legge 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, ha esteso la possibilità di accedere al Fondo anche alle piccole e medie imprese e ai professionisti che, come precisato nella circolare, sono quelli "iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge." Come ottenere il finanziamento agevolato[Torna su]
La circolare del 7 agosto 2019 n. 312471 riscrive le modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo suddetto. Queste le istruzioni fornite dal provvedimento del Mise. Le domande di finanziamento agevolato istruite dal Ministero in base all'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione richiesta avviene tramite procedura informatica. Verifica ministeriale dei parametriPrima di concedere il finanziamento il Ministero, in base al soggetto richiedente, verifica il rispetto di determinati parametri. PMI in contabilità ordinaria
PMI in contabilità semplificata o forfettaria e professionisti
Requisiti di valutazione delle domandeIl Ministero, nel valutare se accettare o meno la domanda per il finanziamento agevolato, tiene altresì conto dei seguenti requisiti:
In caso di domande poco chiare o incomplete il Ministero "procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario con PEC inviata tramite la procedura informatica. In tali casi rileva, per l'ordine cronologico ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione e per la decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del medesimo provvedimento, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del Ministero dei chiarimenti richiesti." Il beneficiario, da parte sua procede alle necessarie integrazioni e presentazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la domanda non venisse accolta, il richiedente può presentarne una nuova entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato. Concessione ed erogazione del finanziamento[Torna su]
Dal momento in cui la domanda viene presentata completa di tutti i requisiti richiesti il Ministero adotta il provvedimento di concessione ed erogazione entro 60 giorni, dopo aver verificato anche la regolarità contributiva risultante dal DURC. Per le domande di finanziamento agevolato di importo superiore a 150.000,00 euro, il Ministero acquisisce la documentazione antimafia relativa al soggetto beneficiario, trascorsi 30 giorni dalla richiesta il Ministero adotta il provvedimento di concessione anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva. Con il provvedimento di concessione ed erogazione si definisce il piano di ammortamento di rimborso a rate semestrali posticipate, con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno e salvo casi particolari, il finanziamento è erogato in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nel modulo di presentazione della domanda. Da quando viene concesso il finanziamento il beneficiario deve comunicare tempestivamente al Ministero, a mezzo procedura informatica se PMI, o tramite PEC se professionista, il pagamento totale o parziale del debito da parte del debitore, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione da cui risulta l'avvenuta estinzione del credito, affinché il Ministero possa procedere al diniego totale o parziale del finanziamento richiesto. Nel caso invece in cui il finanziamento sia stato già erogato il beneficiario sarà tenuto a quel punto a rimborsare quanto ricevuto. Il beneficiario è poi tenuto a comunicare al ministero con DSAN, tramite procedura informatica se PMI, o a mezzo PEC se professionista, eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda. Egli è altresì tenuto a rispondere a tutte le richieste di informazioni avanzate dal Ministero affinché quest'ultimo possa procedere al monitoraggio di quanto concesso e alle scadenze deve versare l'importo stabilito dal provvedimento di concessione, dandone comunicazione al Ministero. Leggi anche Il Fondo per le vittime dei mancati pagamenti si apre ai professionisti |
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