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Data: 24/08/2019 15:00:00 - Autore: CLAUDIA TACCANI Avv. Claudia Taccani - Sussiste un'interessante pronuncia in merito del Tribunale di Milano, sezione X civile, sentenza n. 6345 del 5 giugno 2017, mediante la quale il giudice si è pronunciato su un caso riguardante la richiesta di risarcimento di un uomo verso il proprietario di un cane che urtandolo lo faceva cadere e gli procurava una frattura alla gamba. E' bene sottolineare che il danneggiato aveva attirato l'attenzione del cane, richiamandolo a sé con dei biscotti, "scatenando" l'esuberanza dell'animale dettata dalla felicità per quanto offerto.
L'art. 2052 c.c.[Torna su] Il caso va analizzato sulla base dell'art. 2052 del Codice Civile che disciplina la responsabilità del "proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso" prevedendo che, salva la prova del "caso fortuito", da intendersi come evento imprevedibile ed inevitabile, un soggetto proprietario utilizzatore di un animale può essere chiamato a risarcire i danni cagionati dall'animale. Così, classici esempi di vita quotidiana: il cane portato a passeggio senza guinzaglio (condotta contro la legge e sanzionabile) che aggredisce un altro simile; il gatto che si fionda in mezzo alla strada e fa cadere il ciclista che riesce ad evitarlo; il gigante buono a quattrozampe che in un momento di gioia, con un colpo di coda, fa cadere a terra il vaso costoso e antico di famiglia. Tutte situazioni che rendono responsabile il proprietario-detentore il quale deve indennizzare il torto arrecato anche se non intenzionalmente. Che fare, quindi, per evitare di dover pagare un pasticcio cagionato dal nostro animale?[Torna su] Anzitutto, come in qualsiasi situazione, il buon senso deve guidare la gestione del nostro animale da compagnia. Seguire le regole basilari di civile convivenza per evitare qualsiasi guaio come, per esempio, non avvicinarsi all'improvviso con il nostro cane verso un altro se non lo conosciamo. L'assicurazione[Torna su] Stipulare un'assicurazione per responsabilità civile, che possa coprire noi ed eventualmente chi autorizzato, a portare in giro il nostro quattrozampe. Attenzione a non firmare ad occhi chiusi il contratto, ma controllare dettagliatamente se la copertura faccia al caso nostro, per esempio che non vi siano esclusioni di tipologia di cane (se il nostro vi rientri), la presenza di una franchigia, se la copertura vale anche se il cane è portato al guinzaglio da altro soggetto da noi autorizzato, ecc. Fatta questa premessa, torniamo al caso del "biscotto". Il caso del "biscotto"[Torna su] E' bene sapere che molto spesso i giudici confermano la responsabilità del proprietario-detentore per eventuali danni cagionati dal nostro animale, proprio perché l'articolo del codice civile è molto rigido sul punto. In passato, per esempio, vi sono stati casi di risarcimento del danno perché il postino ha superato il cancello di casa senza suonare ed è stato aggredito dal cane; oppure l'avventato passante che accarezza senza autorizzazione il piccolo cane tenuto in borsetta. Ebbene, senza la prova del "caso fortuito", il proprietario-detentore può essere chiamato a rispondere, in quanto, per legge, avrebbe dovuto prevedere ed evitare delle situazioni di danno. Il caso del biscotto, per il momento, ha dato una svolta differente al trend giurisprudenziale sulla responsabilità nella detenzione di un cane. Come sottolineato dal Tribunale di Milano, il danneggiato ha di fatto dato avvio al processo eziologico dal quale è derivato il "sinistro", in quanto "è noto che offrire del cibo agli animali li attira verso di sè e che, proprio perché esseri privi di raziocinio, il recupero del cibo e le conseguenti manifestazioni di affetto possono avvenire secondo le modalità più varie (anche sproporzionate, insolite o imprevedibili), si può presumere che nel compiere tale gesto l'attore potesse agevolmente rappresentarsi tali conseguenze e, ciononostante, ne abbia accettato il rischio." Secondo il Tribunale, pertanto, il danneggiato ben poteva immaginarsi la reazione di entusiasmo e di felicità per recuperare il biscotto, che il cane avrebbe avuto e, di fatto, ha cagionato lui stesso, esclusivamente, l'evento danno. Avv. Claudia Taccani Responsabile Sportellò Legale OIPA Italia www.oipa.org
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