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Data: 24/08/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'ingiunzione a demolire una casa realizzata abusivamente non viola il diritto all'abitazione, nonostante ci viva un'anziana signora: il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e al corretto uso del territorio. La posizione giuridica soggettiva individuale è dunque destinata a soccombere innanzi all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 36257/2019 (qui sotto allegata) confermando l'ordine, emesso nei confronti di un'anziana signora novantenne, di demolizione di una serie di opere edilizie costruite in violazione di legge.
Il caso[Torna su] In Cassazione, l'anziana sostiene che nell'ordine di demolizione manchi una qualsiasi valutazione circa la proporzionalità della sanzione rispetto alla sua situazione abitativa. Secondo la difesa, la costruzione oggetto dell'ordine di demolizione produce una lesione di modestissimo valore, soprattutto se viene bilanciata con il diritto all'abitazione quale bene giuridico costituzionalmente tutelato. Oltre alla minima lesione al bene giuridico tutelato dall'abuso edilizio, sottolinea la difesa, nel provvedimento impugnato non si terrebbe conto della circostanza che l'immobile costituisce l'unica abitazione usufruibile dalla donna, quasi novantenne e usufruttuaria dello stesso, posto che le sue condizioni economiche precarie non le consentirebbero di poterne affittare un altro. Diritto all'abitazione e interesse pubblico[Torna su] Gli Ermellini, invece, ritengono il giudice a quo ha motivato adeguatamente circa le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione. In particolare, spiega la Corte, non è giuridicamente apprezzabile un'assiomatica prevalenza del diritto costituzionale all'abitazione, ovvero a mantenere in essere un immobile illegalmente eseguito in cui si abbia la propria abitazione, sull'interesse pubblico a ristabilire l'ordine giuridico violato, attraverso l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Si tratta, infatti, di un ordine peraltro previsto da una legge dello Stato, essendo dunque già stato operato il bilanciamento tra il diritto all'abitazione quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42, Cost. e l'interesse pubblico connesso al ripristino dello status quo ante attraverso l'esecuzione dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma nono, T.u. Edilizia. Del resto, osservano gli Ermellini, lo stesso art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata è sì riconosciuta e garantita dalla legge, ma che spetta pur sempre a quest'ultima determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. L'ordine di demolizione non ha funzione punitiva[Torna su] Nel nostro ordinamento, chiarisce la Suprema Corte, l'ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, ma assolve ad una funzione ripristinatoria del bene tutelato: il fondamento della previsione non è quella di sanzionare ulteriormente l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti hanno voluto stabilire. Viene dunque ribadito che, in tema di reati edilizi, non sussiste un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato (cfr. Cass. n. 18949/2016). La Corte, in conclusione, non ritiene che l'ingiunzione a demolire un immobile abusivamente realizzato violi il diritto all'abitazione, posto che il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente ed al corretto uso del territorio, trattandosi di una posizione giuridica soggettiva individuale destinata a cedere rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo. Esecuzione ordine di demolizione anche se in casa vive un'anziana[Torna su] Infine, si ritengono irrilevanti anche le considerazioni sulla indisponibilità economica dell'anziana signora, "trattandosi di mere deduzioni fattuali prive di rilievo in sede di legittimità". La Cassazione, richiamando un recente precedente, ribadisce che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta nemmeno con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU (norma convenzionale che garantisce una tutela concorrente). Non è possibile desumere da tale norma, infatti, la sussistenza di alcun diritto assoluto a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare; dunque, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (cfr. Cass. n. 24882/2018). Il ricorso viene dunque respinto. |
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